Cassazione Penale, Ordinanza n. 35269/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Baridato che aveva confermato la sua responsabilità per i fatti oggetto di contestazione. Il testo non specifica i reati contestati né la condotta concreta, ma riferisce che presso un locale nel quale l’imputato aveva disponibilità delle chiavi era stato rinvenuto materiale descritto come numeroso; non era stata giustificata la provenienza dei beni né la presenza dell’imputato sul posto, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. I primi e il terzo motivo censuravano la prova della responsabilità, denunciando in termini generici il mancato rispetto del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio e vizi motivazionali. Il secondo e, in parte, il terzo motivo contestavano il trattamento sanzionatorio: pena, riconoscimento della recidiva e mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza d’appello aveva motivato richiamando le risultanze acquisite nel giudizio abbreviato e, per la pena, i precedenti penali, la loro gravità, la quantità del materiale sequestrato, la gravità del reato e della condotta, nonché la commissione della condotta durante gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi sulla responsabilità inammissibili perché reiterativi, generici e privi di un confronto puntuale con la motivazione d’appello, oltre che diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti senza indicare specifici e decisivi travisamenti. Ha ritenuto altresì generiche le censure sul trattamento sanzionatorio: la determinazione della pena, il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche erano stati motivati dalla Corte d’appello e non risultavano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato
Il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; la genericità e la mancanza di correlazione comportano l’inammissibilità.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni circostanziali spettano alla discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto dei criteri legali di commisurazione.
la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
La pena è determinata dal giudice di merito secondo i criteri indicati dagli artt. 132 e 133 c.p.; la relativa valutazione non è riesaminabile in cassazione se motivata e non illogica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e correlate alle ragioni della decisione impugnata: la riproposizione di doglianze già esaminate, senza confronto con la motivazione, è inammissibile.
- La richiesta di una diversa valutazione delle risultanze probatorie o di una ricostruzione alternativa dei fatti non rientra nel sindacato di legittimità, salvo la puntuale indicazione di specifici e decisivi travisamenti delle prove.
- La determinazione della pena, compresa la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione non è censurabile se non deriva da arbitrio o da un ragionamento illogico ed è sorretta da motivazione sufficiente.
- Il giudice che determina la pena non è tenuto a esporre analiticamente ogni elemento considerato e può indicare soltanto quelli decisivi, purché la motivazione sia immune da vizi logici.
Come è indicizzato
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