Cassazione Civile, Ordinanza n. 18972/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Due soggetti hanno impugnato un avviso di accertamento loro notificato dall'Amministrazione finanziaria, emesso per recuperare a tassazione un importo di euro 40.757 relativo all'anno d'imposta 2009. La pretesa si fondava sulla contestazione di un credito d'imposta indicato in dichiarazione per fatture IVA riferibili al 2008, annualità per la quale la società non aveva presentato alcuna dichiarazione, con conseguente recupero dell'utilizzo in compensazione di un credito ritenuto inesistente. L'accertamento si inseriva in una verifica più ampia su condotte fraudolente mediante l'uso strumentale di società edilizie, tra cui la società di riferimento, formalmente amministrata da un soggetto ritenuto nullatenente ma, secondo l'Ufficio, di fatto controllata dai ricorrenti. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 161, comma 1, c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse dichiarato la legittimità dell'atto impositivo senza esaminare i motivi di gravame e senza svolgere alcuna reale argomentazione sul merito. Con il secondo motivo hanno dedotto omesso esame del fatto storico relativo alla contestazione della qualità di amministratori di fatto, richiamando varie norme sostanziali e processuali, ma tale censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era viziata da motivazione apparente: il giudice di appello, dopo aver rilevato l'extrapetizione della decisione di primo grado, si era limitato ad affermare che ciò rendeva superfluo l'esame del merito e che l'atto impositivo era legittimo, senza spiegare le ragioni della decisione né affrontare le effettive difese delle parti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché esamini nel merito le ragioni del ricorso introduttivo non vagliate e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
richiamato come parametro della censura relativa alla decisione oltre i limiti della domanda e al vizio denunciato in cassazione
richiamato a sostegno della nullità denunciata della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio di legittimità dedotto per la motivazione apparente e la nullità della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
evocato come parametro del minimo costituzionale della motivazione
richiamato nel secondo motivo in relazione alla qualifica di amministratori di fatto
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel secondo motivo tra le norme correlate alla contestazione della qualità di amministratori di fatto e alla notifica dell'atto
richiamato nel secondo motivo
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla responsabilità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio di legittimità per omesso esame del fatto storico
Massime di principio
- La sentenza è affetta da motivazione apparente quando il giudice si limita a formule assertive o adesive, senza indicare gli elementi di fatto e di diritto posti a base del convincimento e senza consentire il controllo sulla logicità della decisione.
- In grado di appello, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice fa proprie le ragioni della decisione precedente in modo comprensibile e confrontabile con i motivi di impugnazione; è invece nulla se non emerge alcuna effettiva valutazione dei motivi di gravame.
- Quando il giudice d'appello rileva un vizio della decisione di primo grado, non può arrestarsi a tale rilievo: deve comunque esaminare le questioni effettivamente controverse tra le parti e pronunciarsi sul merito della pretesa o delle difese.
- La motivazione che si limiti ad affermare la legittimità dell'atto impugnato senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito non raggiunge il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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