Cassazione Penale, Sentenza n. 27146/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il caso riguarda un condannato per reati di criminalità organizzata, già riconosciuto partecipe stabile di un'associazione mafiosa operante a Licata, che aveva presentato al Tribunale di sorveglianza un'istanza di accertamento incidentale della cosiddetta collaborazione impossibile ai fini dell'accesso ai benefici ex art. 4-bis ord. pen. e una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha respinto la prima istanza e dichiarato inammissibile la seconda, ritenendo che dalle sentenze di merito e dalle intercettazioni emergesse ancora un potenziale contributo collaborativo utile alla ricostruzione dei fatti associativi, nonché la persistente attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale. Il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, perché il giudice di sorveglianza avrebbe superato i limiti dell'oggetto devoluto, fondando il diniego su affermazioni generiche, presunzioni e su fatti non specificamente contestati; dall'altro, perché avrebbe omesso di acquisire una sentenza relativa al capo del sodalizio e ai coimputati, che secondo la difesa sarebbe stata decisiva per dimostrare l'integrale accertamento dei fatti e l'impossibilità di una collaborazione utile. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure, osservando che il provvedimento impugnato si fondava soprattutto sulla permanenza dell'operatività dell'associazione mafiosa, sulla mancata rielaborazione critica del percorso criminoso da parte del detenuto e su un episodio intramurario incompatibile con l'interruzione dei legami criminali; ha inoltre ribadito che, per l'accesso ai benefici, il richiedente deve allegare elementi idonei a escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di loro ripristino.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di sorveglianza che aveva negato l'accertamento incidentale della collaborazione impossibile e aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova. Ha ritenuto che la motivazione del provvedimento fosse sufficiente e che le doglianze difensive colpissero solo aspetti parziali, senza scalfire la ratio decisiva: la persistenza dell'operatività del sodalizio mafioso, l'assenza di una seria rielaborazione critica del percorso del condannato e la permanenza di indici di collegamento con l'associazione, incompatibili con l'accesso ai benefici richiesti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.l. n. 162/2022 conv. in l. n. 199/2022
"rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia"; "purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva"
La disposizione viene letta come norma che consente l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per reati ex art. 4-bis solo se la limitata partecipazione al fatto o l'integrale accertamento dei fatti rendano oggettivamente impossibile una collaborazione utile, e solo se risultino esclusi collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
"benefici di cui all'art. 4-bis, comma 1"
È richiamato quale disciplina ostativa di riferimento per i condannati per determinati reati, rispetto ai quali l'accesso ai benefici è subordinato a condizioni rigorose, tra cui l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
"collaborazione effettiva con la giustizia"
Viene distinto dall'impossibilità di collaborazione: la collaborazione effettiva è concetto diverso, finalizzato al superamento delle soglie minime di pena per l'accesso ai benefici.
Richiamato quale parametro del procedimento di sorveglianza e dei poteri del giudice nell'esame dell'istanza e della documentazione.
Richiamato insieme all'art. 666 c.p.p. quale norma procedurale del giudizio di sorveglianza.
Invocato dalla difesa in tema di motivazione del provvedimento del giudice di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato come norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge e carenza di motivazione.
Richiamato dalla difesa in relazione alla acquisizione della documentazione rilevante nel procedimento di sorveglianza.
Massime di principio
- Nei procedimenti ex art. 4-bis ord. pen. la collaborazione impossibile va valutata in relazione ai soli fatti e alle contestazioni oggetto delle condanne in esecuzione, senza estendere l'indagine a contenuti informativi ulteriori o a condotte diverse da quelle accertate nel giudizio di merito.
- La mera deduzione di un possibile apporto collaborativo non è sufficiente se il provvedimento impugnato poggia su elementi autonomamente ostativi, quali la persistenza dell'operatività del sodalizio, l'assenza di rielaborazione critica e l'esistenza di indici attuali di collegamento con la criminalità organizzata.
- Ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari il richiedente deve allegare elementi concreti idonei a escludere l'attualità dei collegamenti con l'associazione criminale e il rischio di un loro ripristino; trattandosi di una prova negativa, la dimostrazione può essere offerta solo in via logica e attraverso fatti sintomatici specifici.
- La motivazione del giudice di sorveglianza è sufficiente quando esamini gli indicatori decisivi della persistenza dei legami criminosi e della mancata dissociazione, anche se non dia specifico rilievo a singole questioni prospettate dalla difesa, purché queste risultino secondarie rispetto alla ratio decisoria.
- La mancata acquisizione di ulteriori sentenze o atti non determina di per sé vizio di motivazione quando il giudice disponga comunque di elementi sufficienti per valutare l'assenza dei presupposti per il beneficio richiesto.
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