Cassazione Penale, Sentenza n. 33833/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di GIARDINI ha impugnato l'ordinanza che aveva applicato la disciplina della continuazione tra reati pronunciate con tre sentenze irrevocabili, deducendo, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., carenza, genericità e illogicità della motivazione in relazione ai singoli aumenti di pena operati per i reati satellite. In sostanza si lamentava che il giudice dell'esecuzione non ha esplicitato i criteri attraverso i quali ha determinato l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite, rendendo incomprensibile la decisione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che il giudice, nel riconoscere la continuazione, deve individuare il reato più grave, fissare la pena-base e calcolare/motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite, ma che l'intensità dell'obbligo motivazionale varia: quando gli aumenti sono inferiori al minimo edittale dei reati satellite, la motivazione può essere meno dettagliata; quando gli aumenti coincidono o superano il minimo edittale (o la pena base è fissata al minimo) occorre motivazione più stringente. Nel caso di specie la pena per il reato più grave era al minimo edittale e gli aumenti per i satellite erano inferiori ai rispettivi minimi, per cui non ricorreva abuso discrezionale. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell'esecuzione, valorizzando la "congruità" della pena e la consuetudine dell'imputato in fattispecie relative ad autovetture di grossa cilindrata di provenienza illecita; ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali
Norme richiamate
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Norma di legittimità che consente la cassazione per carenza o illogicità della motivazione; utilizzata dal ricorrente per censurare l'insufficiente motivazione sugli aumenti per i reati satellite
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena; la Corte richiama il principio che tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto del criterio di proporzionalità reciproca tra le componenti della pena complessiva
Norma sostanziale relativa al reato di riciclaggio, indicato come il reato piu' grave nel caso concreto; la quantificazione della pena per questo reato come pena-base ha inciso sulla valutazione della adeguatezza degli aumenti
Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone, Rv. 282269 - 01)
Giurisprudenza richiamata per delineare il corretto onere motivazionale: obbligo di motivare gli aumenti per ciascun reato satellite, ma con intensità variabile a seconda che le pene applicate siano sotto o sopra il minimo edittale
Sez. 3, n. 24979 del 22.12.2017 (F.)
Giurisprudenza richiamata sul punto che quando la pena-base è al minimo edittale e l'aumento è sproporzionato, il giudice deve fornire motivazione specifica per escludere un cumulo materiale e garantire proporzionalità
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione, deve individuare il reato più grave, fissare la pena-base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite
- L'intensità dell'obbligo motivazionale è proporzionale all'effetto delle aumentazioni: se gli aumenti sono inferiori al minimo edittale dei reati satellite la motivazione può essere meno dettagliata; se coincidono o superano il minimo (o la pena-base è al minimo) è richiesta motivazione più stringente
- Una pena-base fissata al minimo edittale combinata con aumenti esigui per continuazione tende a dimostrare la correttezza dell'esercizio del potere discrezionale; aumenti consistenti richiedono giustificazioni particolari per escludere un cumulo materiale
- La riferibilità a elementi della personalità e della recidiva o abitualità del reo (es. consuetudine a commettere specifiche condotte) può costituire una valida motivazione per gli aumenti purché emergente dal contesto decisionale
- Per la difesa, i rilievi più efficaci sono quelli che dimostrano che gli aumenti determinano di fatto un cumulo materiale o che mancano elementi concreti (non meri enunciati) a giustificare la misura degli aumenti
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