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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29799/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello per resistenza a pubblico ufficiale ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, deducendo in modo generico un motivo riferito sia al giudizio di responsabilità sia alla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non conteneva alcuna specifica censura, né indicava elementi concreti idonei a contestare la motivazione della decisione impugnata; per tale ragione lo ha qualificato come del tutto generico e, quindi, inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È richiamato come titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato in appello, senza ulteriori approfondimenti sulla sua struttura o applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è meramente assertivo o del tutto generico e non contiene specifiche deduzioni idonee a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità, un riferimento astratto al giudizio di responsabilità o al trattamento sanzionatorio: occorre la puntuale indicazione delle ragioni di censura e degli elementi fattuali o giuridici posti a base dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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