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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17575/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 novembre 2023. Dalla motivazione emerge che il ricorso conteneva un'unica censura, diretta a contestare il giudizio di merito con cui i giudici avevano escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta non dovesse essere ritenuta così grave da escludere il beneficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza riproponeva profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito con argomentazioni corrette, coerenti con le emergenze processuali e prive di manifeste incongruenze logiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che l'unico motivo investiva una valutazione di merito già compiutamente svolta dai giudici territoriali sull'oggettiva gravità della condotta di evasione, non sindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi logici evidenti. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando, secondo la valutazione di merito sorretta da argomentazione logica e coerente, la condotta presenti oggettiva gravità tale da non consentire il riconoscimento del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La verifica sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della gravità concreta della condotta, rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o giuridicamente erronea.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre questioni di merito già esaminate e respinte dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è coerente con gli elementi acquisiti e priva di evidenti contraddizioni.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da censure non consentite o meramente reiterative, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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