Cassazione Penale, Sentenza n. 29965/2025 del 29/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato della sentenza n. 3237/24 del 22/5/2024 (irrevocabile il 21/9/2024) per la sua responsabilità ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992; in via subordinata ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la rescissione e ha trasmesso a questa Corte la richiesta di restituzione in termini per competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza per assoluta genericità e per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 175 cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/22): il ricorrente non ha fornito prova né allegazioni specifiche circa la "mancata effettiva conoscenza" della pendenza del processo né circa l'impossibilità di proporre tempestiva impugnazione senza sua colpa. La Corte ha rilevato che le notifiche risultano regolari (ricezione personale al domicilio indicato) e che l'onere di provare impedimenti per forza maggiore grava sul richiedente. L'istanza è dunque dichiarata inammissibile; non è stata disposta condanna al pagamento delle spese o applicatione della sanzione dell'art. 616 c.p.p., né della sanzione della Cassa delle ammende, poiché la richiesta non aveva natura impugnatoria.
Norme richiamate
"L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa"
La norma richiede prova specifica e non meramente assertiva della mancata conoscenza del processo e dell'impossibilità di impugnare per cause non ascrivibili all'imputato; stabilisce inoltre la competenza del giudice dell'impugnazione quando sia stata pronunciata sentenza di condanna.
d.lgs. n. 150/2022, art. 11, comma 1, lett. b), n. 1
Ha introdotto il comma richiamato dell'art. 175 c.p.p. che disciplina la restituzione nel termine per gli imputati giudicati in assenza.
art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 285/1992
Norma sostanziale cui si riferisce la condanna oggetto di rescissione: è il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in primo grado e in appello.
art. 420-bis, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato da art. 175 per i casi particolari in cui può essere ammessa la restituzione; individua circostanze rilevanti ai fini della restituzione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede sanzioni processuali per impugnazioni o atti abusivi; la Corte ha ritenuto che non si applica alla presente "richiesta" non avendo natura impugnatoria.
Disposizione sulle spese processuali nelle impugnazioni: non applicabile perché la richiesta di restituzione nel termine non costituisce un giudizio di impugnazione.
Giurisprudenza: Sez. 4, ord. n. 6442/2012 (Hamboussi) e Sez. 5, ord. n. 15776/2023 (Metreveli)
Precedenti utilizzati per affermare che la richiesta di restituzione nel termine non è un "ricorso" ai fini dell'applicazione delle sanzioni e delle regole sulle spese tipiche delle impugnazioni.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 c.p.p. richiede allegazioni e prove specifiche: mere affermazioni generiche sulla mancata conoscenza del processo sono insufficienti.
- Se le notifiche risultano regolari e annotate, l'onere probatorio ricade sul richiedente che deve dimostrare concretamente l'impedimento (es. documentazione su detenzione intervenuta prima delle notifiche, impossibilità materiale a comunicare con il difensore, documenti sanitari, ecc.).
- La competenza a decidere della Corte di Cassazione sussiste quando sia stata pronunciata una sentenza o decreto di condanna: in tali casi il giudice competente è quello dell'impugnazione, come previsto dallo stesso art. 175.
- Richieste non impugnatorie (es. istanze di restituzione) possono essere dichiarate inammissibili senza che ciò comporti automaticamente condanna alle spese o sanzioni previste per i ricorsi formali.
- Per aumentare le probabilità di successo in situazioni analoghe, presentare una ricostruzione cronologica dettagliata, prova documentale dell'assenza di conoscenza (o della data di entrata in carcere), e indicare perché non è stato possibile proporre tempestiva impugnazione senza colpa.
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