Cassazione Civile, Ordinanza n. 32785/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitori)
La controversia
Due soggetti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali, relativi a prestazioni di consulenza rese nei loro confronti, per l'importo originario di euro 3.750 oltre accessori. L'opposizione era stata rigettata in primo grado; in appello la pretesa era stata ridotta a euro 1.750 oltre accessori. I debitori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 633 e 636 c.p.c. e 2233 c.c., sostenendo l'irritualità del decreto ingiuntivo per mancanza del visto di congruità dell'ordine professionale sulla parcella; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè la spontanea rinuncia al titolo edilizio in variante presentato per sanare difformità; con il terzo hanno denunciato violazione dell'art. 2225 c.c., contestando che il compenso fosse stato liquidato in via equitativa nonostante l'esistenza di tariffe professionali; con il quarto hanno censurato il regolamento delle spese processuali ex artt. 91 e 92 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo fondata la censura sulla liquidazione del compenso professionale. Ha ribadito che, in mancanza di disciplina convenzionale, il compenso va determinato secondo le tariffe o gli usi vigenti e solo subordinatamente, quando tali criteri non siano applicabili, può farsi ricorso all'equità giudiziale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi primo, secondo e quarto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La censura è stata accolta nel senso che la liquidazione del compenso professionale non può essere affidata direttamente all'equità quando siano applicabili criteri tariffari o usi; l'equità opera solo in via subordinata, dopo l'accertata impossibilità di applicare tali criteri.
Il compenso delle prestazioni professionali, in assenza di patto, deve essere determinato secondo tariffe regolamentari o usi; solo in mancanza di criteri applicabili il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa. Il mancato deposito della parcella vistata non integra di per sé l'impossibilità di applicare tali criteri, se il giudice non provvede ad acquisire il parere dell'ordine.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla ritualità del decreto ingiuntivo fondato su parcella professionale.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla necessità del visto di congruità della parcella professionale ai fini del decreto ingiuntivo.
Richiamato nel motivo di ricorso contro la regolazione delle spese di lite.
Richiamato nel motivo di ricorso contro la compensazione parziale delle spese di lite.
Massime di principio
- Per la liquidazione del compenso professionale, il giudice deve attenersi prioritariamente alla disciplina convenzionale e, in mancanza, alle tariffe professionali o agli usi applicabili; l'equità è criterio sussidiario e residuale.
- L'impossibilità di applicare tariffe o usi non può essere desunta solo dalla mancata allegazione, da parte del professionista, del parere di congruità dell'ordine, se il giudice non abbia previamente attivato gli strumenti previsti per acquisirlo.
- Quando è accolto un motivo di ricorso che investe la quantificazione del compenso, restano assorbite le ulteriori censure che dipendono dalla medesima decisione o che riguardano capi logicamente subordinati, come decreto ingiuntivo, fatto decisivo e spese.
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