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Ordinanza

Ordinanza n. 55/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto disciplinare della sospensione di mesi uno dal servizio, disposto con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, notificato al ricorrente il -OMISSIS-, e della delibera del Consiglio provinciale di disciplina della Questura di Reggio Calabria del -OMISSIS- recante la proposta di inflizione della sospensione, nonché ogni atto ad essi collegato, conseguente, presupposto o comunque connesso in via diretta o indiretta;

Giustizia amministrativa202100579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, connessa alla proposta del Consiglio provinciale di disciplina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sospensione dal servizio per un mese, nonché la precedente delibera del Consiglio provinciale di disciplina recante la proposta sanzionatoria. Il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per il distretto giudiziario di Reggio Calabria. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la nullità della notificazione e ha assegnato un termine perentorio per la sua rinnovazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, poiché gli atti introduttivi dei giudizi nei confronti delle amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, individuata in relazione al distretto dell'autorità giudiziaria adita. La regola si applica anche alle notificazioni effettuate tramite PEC. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 148 del 2021, il Collegio ha assegnato al ricorrente venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notificazione nei confronti del Ministero dell'Interno e ulteriori dieci giorni per depositare la prova dell'adempimento. Il giudizio è stato rinviato a un'udienza straordinaria di smaltimento fissata per il 28 ottobre 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito della sanzione disciplinare.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 1 e 3, R.D. 1611/1933

    Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente

    La notificazione degli atti introduttivi nei confronti delle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato competente per il giudice adito, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse

    Il ricorso contro un'amministrazione statale deve rispettare le speciali regole di notificazione previste per la rappresentanza e difesa dello Stato.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, in caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione.

  • art. 16-ter, comma 1-ter, D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, come modificato dal D.L. 76/2020, convertito dalla L. 120/2020

    La disciplina delle notificazioni telematiche non incide sulle specifiche regole del regio decreto n. 1611 del 1933 relative alla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

  • art. 14, comma 2, D.P.C.S. 28 luglio 2021

    quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato

    Le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico fanno salvo il regime speciale di notificazione degli atti destinati alle amministrazioni dello Stato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021

    Ha dichiarato parzialmente incostituzionale l'art. 44, comma 4, c.p.a. nella parte in cui subordinava la concessione del termine per rinnovare la notificazione nulla alla non imputabilità al notificante della causa dell'esito negativo.

Massime di principio

  • I ricorsi e gli altri atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito; la notificazione presso l'Avvocatura generale dello Stato è nulla.
  • La regola sulla notificazione presso l'Avvocatura dello Stato competente si applica anche alle notificazioni effettuate mediante posta elettronica certificata.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e l'amministrazione destinataria non si è costituita, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, senza che sia necessario accertare la non imputabilità dell'errore al notificante.
  • La rinnovazione della notificazione entro il termine assegnato consente la prosecuzione del giudizio, mentre la mancata osservanza del termine comporta le conseguenze processuali previste per la notificazione non validamente perfezionata.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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