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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38745/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, nei precedenti gradi, di tentata frode in commercio per avere, quale gestore di un ristorante, omesso di indicare nel menù quali alimenti fossero congelati o surgelati, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti un prodotto diverso da quello dichiarato. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità, sostenendo che la Corte d'appello avesse male interpretato le doglianze difensive e il materiale probatorio, in particolare quanto allo stato di chiusura del locale al momento del controllo, alla quantità di alimenti in scongelamento, alla distinzione tra prodotti surgelati e congelati e alla clausola del menù che avvisava l'uso di prodotto surgelato in mancanza di fresco; 2) vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche, assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato l'esiguità dei prodotti, la chiusura del locale e la non abitualità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non deducesse un vizio di motivazione in senso proprio, ma mirasse surrettiziamente a una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, estranea al sindacato di legittimità; la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata congrua, coerente e non illogica, in particolare sul fatto che il locale fosse aperto, sulla presenza di alimenti in fase di scongelamento e sull'inidoneità della generica clausola del menù a escludere la mancanza di adeguata informazione ai consumatori. È stato poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo: il diniego dell'art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche era stato sorretto da motivazione sufficiente, fondata sulla particolare offensività della condotta, estesa all'intera proposta del menù e connotata in modo allarmante, oltre che sull'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    disciplina il tentativo, ritenuto integrato in relazione ad atti idonei e diretti in modo non equivoco alla consegna al pubblico di un bene diverso da quello dichiarato.

  • art. 515 c.p.

    norma incriminatrice della frode in commercio, applicata alla condotta del ristoratore che non informava correttamente i clienti circa l'uso di alimenti congelati/congelati nel menù.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica di congruità e coerenza logica, escludendo una nuova valutazione del merito e delle prove.

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione fondata sui criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; nel caso concreto è stata esclusa per la particolare offensività della condotta.

  • art. 133, comma 1, c.p.

    richiamato quale parametro per il giudizio sulla tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    è stata applicata la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017

    richiamato quale base per aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è configurabile solo quando la motivazione presenti reali fratture logiche, premesse fattuali inesistenti o travisate; non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa ponderazione delle prove.
  • Le doglianze che si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa del materiale probatorio, ancorché plausibile, sono inammissibili in cassazione se non denunciano un effettivo travisamento della prova o un'apparente illogicità della motivazione.
  • In materia di frode in commercio, è sufficiente la mancanza di una informazione adeguata e puntuale al consumatore sulla natura del prodotto offerto; una clausola generica nel menù non è di per sé idonea a neutralizzare la rilevanza penale della condotta se non assicura una corretta rappresentazione dell'offerta.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio sulla particolare tenuità del fatto va compiuto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., potendo il giudice valorizzare solo gli elementi ritenuti rilevanti, senza necessità di analizzarli tutti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione che valorizzi la gravità o l'allarme della condotta e la mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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