Cassazione Penale, Sentenza n. 28580/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava in particolare il capo G) relativo a presunta bancarotta fraudolenta disciplinata dal D. Lg.vo n.14/2019 (art. 329 e connessi), deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione: omissione di valutazione degli effetti del sequestro preventivo sui conti e sull'operatività della New Mark s.r.l., la cessione dei contratti quale operazione di continuità aziendale per salvaguardare occupazione e creditori e non atto fraudolento, contestazione della qualificazione del prezzo come vile (fornendo importi riscossi e destinazione delle somme), dedotta inesistenza di insolvenza preesistente al sequestro (riclassificata come conseguenza del sequestro stesso), richiamo a consulenza tecnica difensiva non considerata, nonché plurime violazioni di norme di procedura penale richiamate nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per carenza di interesse dell'impugnazione. Il Collegio ha ritenuto che l'impugnazione riguardasse esclusivamente il capo G) (bancarotta continuity) e che l'eventuale accoglimento non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico per il ricorrente, poiché la misura cautelare era stata applicata anche per altri delitti, più gravi e con analogo termine di fase, che mantengono intatto il titolo custodiale. La sentenza richiama il principio secondo cui l'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e idoneo a modificare la situazione sostanziale dell'impugnante (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 329 D. Lg.vo 12.1.2019 n. 14
bancarotta fraudolenta in regime di codice della crisi d'impresa (capo G)
La norma definisce la fattispecie di bancarotta in regime di crisi/continuità; la Corte osserva che la contestazione di tale capo, se eliminata, non inciderebbe sulla sussistenza della misura cautelare applicata per altri reati più gravi
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
criterio di inammissibilità del ricorso per cassazione
Richiamata quale base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
interesse concreto e attuale all'impugnazione
La Corte applica questo principio per valutare che l'impugnazione deve essere idonea a produrre un vantaggio pratico per l'impugnante, con riferimento agli effetti diretti e primari del provvedimento impugnato
condanna per spese e corresponsione somma alla Cassa delle Ammende
Fonte normativa per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione cautelare citata in giurisprudenza
Richiamato nella motivazione giurisprudenziale della Corte per spiegare che l'esistenza di reati tra quelli elencati può rendere irrilevante la derubricazione di singole imputazioni ai fini cautelari
artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.
Reati tra quelli complessivamente contestati al ricorrente e che contribuivano alla sussistenza del titolo custodiale complessivo
art. 10-quater e art. 11 D. Lg.vo 74/2000
illecito amministrativo fiscale e correlati reati fiscali
Altri capi imputati e valutati nel quadro complessivo delle accuse che giustificano la misura cautelare
aggravante contestata per l'ipotesi di truffa aggravata
Aggravante richiamata tra i motivi che hanno contribuito alla valutazione di gravità indiziaria per reati più gravi rispetto al solo capo G
Massime di principio
- Se la custodia cautelare si fonda su più imputazioni, impugnare solo una di esse è inammissibile quando l'accoglimento non modificherebbe lo status libertatis dell'indagato; l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e idoneo a ottenere un vantaggio pratico
- Per avere interesse a impugnare è necessario dimostrare che la rimozione o la derubricazione della specifica imputazione inciderebbe sull'an (natura) o sul quomodo (modo di esecuzione) della misura cautelare o sulla sua durata
- In casi di trasferimenti di rami d'azienda o cessioni contrattuali invocate come atti di continuità aziendale, è cruciale fornire dati economico-finanziari e prove documentali chiare (flussi bancari, destinazione delle somme, prospetti patrimoniali) che dimostrino l'assenza di intento fraudolento e l'effettiva continuità operativa
- Se si contesta la sussistenza degli indizi per un solo capo, la difesa dovrebbe anche dedurre e provare l'impatto che l'esclusione avrebbe sulle esigenze cautelari (es. mancanza di altre ipotesi gravi, durata della fase, assenza di rischio di reiterazione)
- Richiami giurisprudenziali: la mera rettifica teorica dell'inquadramento giuridico non basta; l'impugnazione è ammissibile solo se produce una concreta utilità pratica per il ricorrente in ordine alla misura cautelare
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →