Cassazione Penale, Sentenza n. 38434/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del 26/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile, con provvedimento adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., il reclamo presentato da Flore avverso la sanzione disciplinare (esclusione dalle attività ricreative e sportive per 5 giorni) inflittagli dal Consiglio di Disciplina. Il ricorrente aveva dedotto non il merito della sanzione ma l'assenza di copertura normativa del potere sanzionatorio: era stato sanzionato per inosservanza di ordine (art. 77 d.P.R. 230/2000) relativamente al mancato accertamento dell'identità dei detenuti accessori alla biblioteca in esecuzione di un ordine orale; nel reclamo si sosteneva invece che non esisteva una disposizione regolamentare/ordine scritto che giustificasse la sanzione, cioè mancava il precetto normativo chiaro e preciso che rendesse applicabile l'art. 77, comma 1, n.16.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendo che il Magistrato di sorveglianza abbia errato nel dichiarare l'inammissibilità de plano: la questione sollevata da Flore riguardava l'esistenza, identificazione e chiarezza del precetto normativo (problema preliminare e di diritto) e non il mero merito sanzionatorio. Pertanto la decisione adottata ex art. 666 comma 2 c.p.p., in assenza di contraddittorio, è viziata da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p. Il decreto impugnato è stato annullato e la causa rinviata al Magistrato di sorveglianza di Cagliari per nuovo esame e giudizio.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen. comma 2
la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" ovvero quando essa "costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi
Consente l'adozione de plano di un decreto di inammissibilità quando la domanda è manifestamente infondata o identica a una già rigettata; la giurisprudenza richiede condizioni tassative e non ammette valutazioni di merito o questioni non univoche senza contraddittorio.
art. 69 comma 6 Ord. pen. lett. a)
le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'art. 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati
Attribuisce al Magistrato di sorveglianza la possibilità di esaminare reclami relativi alle condizioni di esercizio del potere disciplinare e agli aspetti procedurali; in particolare include la verifica della legittimità e delle condizioni di esercizio del potere disciplinare.
art. 77 comma 1 n. 16 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230
È una "norma in bianco" che consente sanzioni per inosservanza di ordini o prescrizioni solo se la previsione è espressamente contemplata da una disposizione del regolamento caratterizzata da chiarezza e precisione; pertanto le fattispecie disciplinari devono essere interpretate restrittivamente e sottoposte a controllo di legittimità.
art. 35-bis c.p.p. (riferimento procedurale)
Rimando procedurale per le forme di trattazione dei reclami nell'ambito del sistema detentivo, richiamato dall'art. 69 per la disciplina del reclamo.
art. 39 comma 1 numeri 4 e 5 Ord. pen. (riferimento)
Prevede ipotesi nelle quali il Magistrato di sorveglianza deve valutare anche il merito dei provvedimenti disciplinari; il riferimento delimita l'ambito di sindacabilità dell'atto disciplinare.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità: la decisione adottata senza il contraddittorio quando invece era necessario è viziata da nullità assoluta richiamata dalla Corte nel motivo di annullamento.
Massime di principio
- Quando il reclamo censura l'assenza di copertura normativa del potere disciplinare (mancanza del precetto o della sua chiarezza) si tratta di questione preliminare di diritto e non di mero merito della sanzione: in tali casi il contraddittorio camerale non può essere omesso.
- L'inammissibilità dichiarata de plano ai sensi dell'art. 666 c.p.p. comma 2 è eccezionale: può essere utilizzata solo se la richiesta è manifestamente infondata per palese difetto di condizioni di legge o è identica a una richiesta già rigettata; non è legittima per questioni che richiedono valutazioni anche di diritto non univoche.
- Le disposizioni 'in bianco' come l'art. 77 DPR 230/2000 richiedono una verifica della presenza di una normativa regolamentare chiara e precisa che legittimi l'esercizio del potere disciplinare; l'assenza di tale regolazione annulla la legittimità della sanzione.
- Il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari non è meramente formale: il giudice deve valutare la non arbitrarietà dell'individuazione del precetto da parte dell'Amministrazione penitenziaria e la sussistenza delle condizioni di legge per l'esercizio del potere disciplinare.
- Se il giudice ritiene che la questione sia immediatamente priva di fondamento si può decidere senza udienza, ma ogni qual volta emerga la necessità di approfondimenti o vi sia una soluzione di diritto non univoca, è dovuto il contraddittorio in camera di consiglio.
- In situazioni analoghe, il difensore deve chiaramente distinguere tra censura di merito della condotta e censura della legittimazione normativa del potere disciplinare: la seconda giustifica la richiesta di un esame pieno e contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38232/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38233/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38234/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38235/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38236/2024 del 18/10/2024
- Sentenza penale · 18 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38237/2024 del 18/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →