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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22081/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rilevato il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione per effetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, ha rigettato l'istanza di oscuramento perché non motivata e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della sostanziale carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, accogliendo il reclamo dell'istituto di credito, aveva revocato l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti presentato dai coniugi in qualità di consumatori sovraindebitati ai sensi del d.lgs. n. 14/2019. Con un unico motivo denunciavano violazione e/o falsa applicazione dell'art. 67 del d.lgs. n. 14/2019. Nel corso del giudizio di legittimità è stata però depositata un'istanza di estinzione per cessata materia del contendere, fondata su un accordo transattivo intervenuto con la cessionaria del credito, che prevedeva anche l'impegno a depositare rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 67 d.lgs. n. 14/2019

    è richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta nel ricorso; la Corte non entra nel merito della censura perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è indicato come parametro di formulazione del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • d.lgs. n. 14/2019

    è il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, richiamato per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, sopravvenga un accordo transattivo che elimini l'interesse concreto alla decisione, il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio può essere valorizzata anche se le parti non abbiano formalizzato una rinuncia al ricorso, ove risulti un'intesa transattiva incompatibile con la coltivazione dell'impugnazione.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse derivante da accordo transattivo, le spese del giudizio possono essere compensate e non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La Corte di cassazione, in assenza di interesse attuale alla decisione, non procede all'esame del motivo di ricorso volto a denunciare la violazione di norme sostanziali sulla procedura di composizione della crisi del consumatore.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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