Cassazione Penale, Sentenza n. 39282/2024 del 25/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Falconi ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna: una del 4/7/2022 per reati di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n.74, e una del 10/5/2023 per reato di cui all'art. 5 dello stesso decreto. L'istanza è stata respinta dal giudice dell'esecuzione che ha ritenuto che non sussistessero elementi di programmazione unitaria dei reati, sottolineando la diversa posizione soggettiva dell'imputato (amministratore di diritto della Serge s.r.l. nel primo caso e titolare di ditta individuale nel secondo) e parlando di "caratteri di peculiarità" dei singoli fatti. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo vizio di motivazione, sostenendo che la lettura della sentenza del 2023 dimostra che egli era stato ritenuto amministratore effettivo della Serge s.r.l. e che gli altri ritenuti amministratori di fatto erano stati assolti, per cui la differenza di qualifica soggettiva su cui si fondava il rigetto non regge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza impugnata per motivazione insufficiente: la differenza di qualifica soggettiva (amministratore di diritto vs titolare/ditta individuale o amministratore di fatto) non è di per sé idonea a escludere la continuazione e il provvedimento del giudice dell'esecuzione non ha spiegato in termini oggettivi come tale differenza incidesse sulla esistenza di una volizione unitaria o su elementi come condotta e movente; le affermazioni sull'esistenza di "caratteri di peculiarità" sono state ritenute meramente assertive e prive di adeguata spiegazione. La Corte ha annullato l'ordinanza con rinvio alla Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio, che dovrà celebrarsi in diversa composizione (ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (norma penale tributaria)
Le norme incriminatrici sono l'oggetto delle due sentenze tra le quali si è valutata la continuazione; la Cassazione ricorda che l'identità o somiglianza dei reati rileva ai fini della verifica della programmazione unitaria e che la mera diversità formale della qualifica soggettiva non è automaticamente ostativa alla continuazione.
"in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto..." (massima giurisprudenziale richiamata)
Richiamato come principio analogico: la presenza di amministratori di diritto e di fatto non esclude la responsabilità effettiva dell'amministratore formale; quindi la diversa qualifica soggettiva non prova automaticamente l'assenza di unità di volizione o di programmazione delittuosa.
cod. proc. pen., art. 34, comma 1; art. 623, comma 1, lett. a); art. 671
richiamati nella motivazione alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 183/2013
La Corte ha disposto che il nuovo giudizio sul punto della continuazione debba svolgersi in diversa composizione, conformemente al principio costituzionale stabilito dalla sentenza n. 183/2013, che impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio dei giudici che hanno già pronunciato sullo stesso punto.
Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2013, n. 183
dichiara costituzionalmente illegittimi gli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata
Imposizione di composizione diversa per il giudizio di rinvio: il giudice che ha già deciso sull'istanza di continuazione non può partecipare al nuovo esame.
Massime di principio
- La mera differenza formale della qualifica soggettiva (es. amministratore di diritto vs amministratore di fatto o titolare di ditta) non è di per sé sufficiente a escludere la continuazione tra reati; è necessario che il giudice espliciti in modo obiettivo come tale differenza incida sulla mancanza di unità di volizione, condotta o movente.
- Quando l'istanza di continuazione si fonda su identità o stretta somiglianza degli illeciti (stessa fattispecie sostanziale), il giudice deve motivare con riferimento a elementi concreti che escludano la programmazione unitaria, altrimenti la decisione è vulnerabile per vizio di motivazione.
- Le affermazioni meramente assertive (es. riferimenti a "caratteri di peculiarità" senza spiegazione) non soddisfano l'onere motivazionale richiesto dalla Cassazione e comportano annullamento con rinvio.
- In caso di annullamento con rinvio per la valutazione della continuazione, il nuovo giudizio deve svolgersi in diversa composizione, poiché il giudice che ha deciso l'istanza originaria non può partecipare al giudizio di rinvio.
- È utile alle parti, quando propongono l'istanza di continuazione, documentare in modo chiaro gli elementi oggettivi di connessione (identità di fattispecie, progettualità, unico disegno criminoso, coincidenza di modalità e movente) per rendere più difficile l'argomentazione difforme del giudice basata solo su differenze formali.
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