Cassazione Civile, Ordinanza n. 18973/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La lite nasce da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile ad uso abitativo. In primo grado era stata convalidata la locazione e ordinato il rilascio dell'immobile, con condanna al pagamento dei canoni scaduti e di quelli maturandi fino al rilascio. L'appello del conduttore era stato respinto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità del contratto di locazione per asserita inesistenza del bene locato, sostenendo che il civico indicato nel contratto e nella sentenza non corrispondesse al bene effettivamente oggetto del rapporto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nelle risultanze delle certificazioni catastali; 3) violazione delle norme sul litisconsorzio e sulla riassunzione, deducendo che, dopo la morte di una delle parti originarie, non sarebbe stata provata la notifica dell'atto di riassunzione a uno degli eredi, con conseguente difetto di integrità del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura difettava di specificità, perché il ricorrente non aveva riprodotto in modo adeguato il contenuto dell'atto in cui sosteneva di aver sollevato la questione già in primo grado; ha inoltre osservato che la doglianza finiva per prospettare, al più, un vizio revocatorio e, comunque, una richiesta di rivalutazione del materiale documentale, attività non consentita in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha affermato che il "fatto storico" rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non coincide con documenti, argomentazioni difensive o risultanze istruttorie, sicché la censura era inammissibile. Sul terzo motivo ha ritenuto ancora una volta violato l'onere di specificità del ricorso, oltre a osservare che l'eventuale mancata notifica dell'atto di riassunzione avrebbe potuto dar luogo, semmai, a una questione di contumacia erronea deducibile dal destinatario dell'atto, non dal ricorrente; ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente sulle spese e l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto per mancanza dell'oggetto, ma la censura non è stata ritenuta specifica e quindi non è stata esaminata nel merito.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta inesistenza dell'immobile oggetto del contratto; la Corte non ha accolto la tesi per difetto di specificità e per improprio tentativo di rivalutazione del merito.
Invocato per sostenere la nullità del contratto di locazione; la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo per carenza di autosufficienza e per sovrapposizione con un vizio revocatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di violazione di legge non è stato accolto perché la doglianza si risolveva in contestazioni di fatto e in richiesta di rivalutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il fatto decisivo omesso deve essere un evento storico-naturalistico e non documenti o risultanze istruttorie; per questo la censura sulle certificazioni catastali è stata dichiarata inammissibile.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.
La Corte ha applicato il principio di specificità e autosufficienza del ricorso, rilevando che i motivi non riproducevano il contenuto degli atti e delle difese su cui si fondavano.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha osservato che la doglianza sul primo motivo, nella sostanza, tendeva a denunciare un errore revocatorio circa l'esistenza di un fatto processuale, da far valere con il rimedio revocatorio e non in cassazione.
Richiamato per il tema della successione nel processo e della partecipazione degli eredi, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per errata prospettazione del vizio.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolarità della rinnovazione/notifica degli atti processuali, senza esito favorevole.
Richiamato insieme alle altre norme processuali sulla prosecuzione del giudizio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile il rispetto del principio di specificità e autosufficienza: quando si deduce che una questione sia stata già proposta nei gradi di merito, occorre riprodurre nei passaggi essenziali gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, concreto e decisivo, non le prove, i documenti, le argomentazioni difensive o le risultanze istruttorie in sé considerati.
- La censura che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando la doglianza denuncia l'erronea percezione di un fatto processuale già esaminato dal giudice di merito, la sede naturale di tutela può essere il rimedio revocatorio, non il ricorso per cassazione.
- Una contestazione relativa alla mancata notificazione di un atto di riassunzione o a una declaratoria di contumacia può essere dedotta soltanto dal soggetto direttamente inciso dal vizio processuale, non da un altro litisconsorte che non risulti direttamente pregiudicato.
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