Cassazione Civile, Sentenza n. 11170/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava la sentenza della Corte d'appello di Napoli per omessa pronuncia in relazione al licenziamento del 7 dicembre 2012. In primo grado erano stati impugnati due distinti licenziamenti (8 novembre 2011 e 7 dicembre 2012) riuniti per connessione; in appello il lavoratore aveva però impugnato solo il primo licenziamento. La Corte d'appello dichiarò illegittimo il licenziamento dell'8 novembre 2011 e rilevò che, non essendo stato impugnato in appello il secondo atto del 7 dicembre 2012, quest'ultimo aveva riacquistato efficacia. Il ricorrente deduceva in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per omissione di pronuncia sulla domanda relativa al secondo licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui il ricorso di secondo grado non conteneva alcun riferimento al licenziamento del 7 dicembre 2012, per cui mancava la domanda specifica in appello e non poteva essere ritenuta omessa pronuncia. Ha richiamato il principio dell'autonomia dei giudizi riuniti (la riunione non elimina l'autonomia delle singole cause). La Corte d'appello, dichiarando illegittimo il primo licenziamento, aveva comunque escluso la reintegrazione del lavoratore perché il rapporto era stato nuovamente interrotto dal secondo licenziamento che aveva riacquistato efficacia; aveva condannato l'Agenzia al pagamento di un risarcimento corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto per il periodo dall'8/11/2011 al 7/12/2012. La cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità (esborsi euro 200,00 e compensi euro 4.000,00 oltre oneri). L'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 è risultato non applicabile per esenzione del processo.
Norme richiamate
Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula ... che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate ... e che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini
La Corte interpreta la norma nel senso che per censurare l'omessa pronuncia in cassazione è necessario che la richiesta sia stata formulata in modo chiaro e specifico in sede di merito e riproposta dettagliatamente nel ricorso per cassazione; l'assenza di un riferimento specifico in appello esclude la violazione invocata
Fondamento giuridico richiamato dal ricorrente per la censura di violazione del decreto processuale relativo all'omessa pronuncia; la Corte ha rilevato l'inammissibilità della deduzione perché carente dei presupposti di puntualità e autosufficienza
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)
Richiamato nella fase processuale per segnalare il deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in ordine all'eventuale esenzione dal pagamento di contributi per il processo; la Corte ha rilevato la carenza dei presupposti di applicazione in quanto il processo risultava esente dagli atti
Giurisprudenza di riferimento (Cass. n. 24086/2010, Cass. n. 9440/2012)
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la riunione di più cause lascia l'autonomia delle singole cause intatta: la sentenza che decide cause riunite equivale a tante pronunce quante sono le cause, e gli atti riferiti a un processo non si riverberano automaticamente sull'altro
Massime di principio
- In sede di impugnazione è essenziale contestare espressamente e dettagliatamente ogni atto che si intende ottenere venga esaminato: il giudice di merito e la Corte di cassazione non possono pronunciarsi su domande che non sono state ritualemente proposte in appello o non sono indicate puntualmente nel ricorso per cassazione
- La riunione processuale di più cause mantiene l'autonomia delle singole azioni: la decisione su una causa riunita non si estende automaticamente alle altre se non sono state specificamente dedotte e impugnate
- Se il primo licenziamento è dichiarato illegittimo ma il lavoratore non impugna il successivo licenziamento, quest'ultimo può riacquistare efficacia e impedire la reintegrazione, facendo prevalere il risarcimento per il periodo intermedio anziché la reintegrazione
- La deduzione di omessa pronuncia in cassazione richiede che la questione sia stata formulata chiaramente nel giudizio di merito e riproposta con precisione nel ricorso di legittimità; il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso comporta inammissibilità
- Nelle impugnazioni multiple conviene indicare espressamente, in ciascun grado di giudizio, tutti i provvedimenti e le richieste alternative (reintegra, risarcimento, domande accessorie) per non precludere valutazioni successive
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