Cassazione Civile, Sentenza n. 11180/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava la sentenza di merito che aveva riconosciuto ad Antonina Triglia il diritto allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3-bis, introdotto dalla legge n. 147/2013 (legge di bilancio 2014), a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il Ministero sosteneva che la norma dovesse essere interpretata nel senso che il beneficio spettasse soltanto quando la "vittima invalida" (invalidità permanente almeno del 50% per atto terroristico) fosse ancora in vita alla data dell'entrata in vigore della disposizione (1.1.2014), perché il requisito dell'accertamento dell'invalidità permanente sarebbe applicabile solo a soggetti viventi e richiamerebbe i criteri del d.P.R. n. 181/2009. Pertanto il Ministero chiedeva la cassazione della decisione per errore di interpretazione della disposizione e per violazione del principio di non retroattività e di ragionevolezza in ordine all'estensione dei benefici senza termine finale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha confermato la lettura della Corte d'appello secondo cui il comma 3-bis ha introdotto un nuovo diritto iure proprio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido portatore di invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico, senza richiedere che la vittima (l'invalido) fosse ancora in vita alla data del 1° gennaio 2014. La Corte ha ritenuto che l'indicazione della decorrenza (1.1.2014) non imponga il requisito dell'esistenza in vita della vittima e che la nuova disposizione sia applicabile anche a fatti generatori anteriori, in quanto disciplina una nuova fattispecie astratta che può riguardare situazioni pregresse. Ha inoltre escluso la violazione del principio di irretroattività perché la norma introduce nuovi presupposti e non altera definitivamente la disciplina del fatto generatore. La Corte ha respinto le censure relative alla presunta necessità di un termine finale per la fruizione (l'assegno è vitalizio e dura quindi sino alla vita del beneficiario). Sono state imposte le spese processuali alla parte soccombente (il ricorrente).
Norme richiamate
Legge n. 147 del 2013 (legge di bilancio 2014)
inseriti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 5: "3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica... 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento... 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407"
Ha creato un nuovo diritto iure proprio per il coniuge e i figli dell'invalido (invalidità permanente ≥50% per atto terroristico), estendendo la platea dei beneficiari e indicando il 1° gennaio 2014 come decorrenza; non richiede che la vittima sia viva a tale data e contiene limiti per evitare duplicazioni (comma 3-ter).
Art. 5 della legge (richiamata come L. n. 204/2006 o L. n. 206/2004)
Il comma 3 originario prevedeva l'assegno per la vittima invalida e per i superstiti; la modifica del 2013 amplia la tutela riconoscendo il diritto anche al coniuge e ai figli dell'invalido ove sussista l'invalidità permanente ≥50%.
d.P.R. n. 181 del 2009
Regola i criteri per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale nelle vittime del terrorismo; il Ministero aveva invocato questi criteri per sostenere che l'accertamento richieda la vita della vittima, ma la Corte ha osservato che l'invalidità di cui si discute può essere già accertata in epoca anteriore e rilevante ai fini del nuovo diritto.
Art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Richiamato dalla norma quale parametro di perequazione automatica dell'assegno (meccanismo di indicizzazione).
Art. 81 Cost. e artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.
Richiamati dal ricorrente in ordine a presunti profili di copertura finanziaria e di principio costituzionale; la Corte ha ricordato che eventuali censure di incostituzionalità della legge vanno sollevate mediante la questione di legittimità costituzionale e non direttamente in cassazione.
Massime di principio
- Quando una legge introduce una nuova fattispecie astratta che riconosce un diritto a determinate categorie (es. coniuge/figli dell'invalido), quella legge può applicarsi anche a fatti generatori anteriori, purché non modifichi retroattivamente in senso sfavorevole i diritti già definitivamente acquisiti.
- La decorrenza indicata dalla norma (es. 1.1.2014) può delimitare soltanto l'inizio dell'erogazione del beneficio e non necessariamente richiedere che il soggetto collegato al fatto generatore (la vittima) sia ancora in vita a quella data, salvo che il testo sia espressamente vincolante in tal senso.
- Occorre verificare sempre le clausole di esclusione (es. comma 3-ter) per evitare duplicazioni di benefici: se il coniuge o i figli hanno già percepito prestazioni analoghe come superstiti viventi al momento dell'evento, il nuovo diritto può essere escluso.
- La valutazione dell'invalidità permanente ai fini dell'accesso al beneficio può fondarsi su accertamenti medici già effettuati in passato; non è necessario che l'accertamento sia compiuto successivamente alla data di entrata in vigore se lo stato è già storicamente accertato.
- Se si vuole contestare la compatibilità costituzionale di una norma che estende benefici, la via corretta è sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale e non dedurla direttamente in cassazione.
- In situazioni analoghe conviene: (a) verificare se il richiedente rientra nella nuova fattispecie normativa; (b) controllare l'esistenza di precedenti erogazioni che escludano il nuovo beneficio; (c) acquisire documentazione medica e i precedenti accertamenti di invalidità; (d) considerare gli aspetti di decorrenza e di monitoraggio finanziario previsti dalla norma.
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