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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11014/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva riconosciuto al coniuge e ai figli dell'ing. Angelo Sibilla (vittima di terrorismo) il diritto agli assegni vitalizi previsti dalla legge n. 407/1998 e dall'art. 5, commi 3-bis e 3-quater della legge n. 204/2006 (come modificata dalla legge di bilancio 2014). Il Ministero sosteneva che il beneficio previsto dal comma 3-bis spettasse solo se la vittima (l'invalido permanente almeno al 50% a causa dell'atto terroristico) fosse stata ancora in vita alla data di entrata in vigore della disposizione (1° gennaio/10 gennaio 2014), e quindi escludeva l'applicabilità ai superstiti di vittime decedute prima di tale data

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto del coniuge e dei figli agli assegni vitalizi (compreso l'assegno speciale non reversibile di €1.033 mensili) con decorrenza indicata dalla Corte territoriale e corresponsione degli arretrati. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il testo normativo non impone la condizione dell'esistenza in vita della vittima alla data di entrata in vigore della norma e che il legislatore ha introdotto una nuova fattispecie che attribuisce i benefici iure proprio ai congiunti dell'invalido permanente (>=50%) a causa dell'atto terroristico, anche se il matrimonio o la nascita dei figli siano intervenuti dopo l'atto o se la vittima sia deceduta successivamente. La Corte ha altresì respinto la censura con riferimento alla presunta violazione del principio di irretroattività e ha osservato che eventuali profili costituzionali non potevano essere rilevati direttamente in cassazione senza eccezione di legittimità costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio

Norme richiamate

  • Legge 3 agosto 2004, n. 206 (art. 5, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater)

    "3-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2014, al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subìto, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso, è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili... 3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. 3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407..."

    La Corte ha interpretato la disposizione nel senso che essa istituisce un diritto iure proprio a favore del coniuge e dei figli dell'invalido permanente >=50% a causa dell'atto terroristico, senza richiedere che la vittima sia ancora in vita alla data di entrata in vigore della norma; il riferimento alla decorrenza non costituisce limite soggettivo di esistenza in vita della vittima

  • Legge 23 novembre 1998, n. 407

    è fatto espresso richiamo all'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 (menzionato nella sentenza)

    La disposizione è stata richiamata per affermare estensione analoga dei benefici (art. 3-quater) e per evidenziare la coerenza del sistema di tutela delle vittime del terrorismo

  • Legge di bilancio 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, commi 494-495)

    "494. ... 495. All'onere di cui al comma 494 [...], si provvede mediante corrispondente riduzione..."

    Ha introdotto i commi 3-bis/3-ter/3-quater nell'art. 5 della L. n. 206/2004; la Corte ha ritenuto che l'intervento legislativo abbia creato una nuova fattispecie e un nuovo diritto anche con riferimento a fatti passati, senza violare il principio di irretroattività

  • d.P.R. n. 181/2009

    Normativa tecnica richiamata per i criteri di accertamento e quantificazione dell'invalidità (commissioni mediche); la Corte osserva che l'invalidità permanente contestata è accertata secondo tali criteri e che l'esistenza dell'accertamento non richiede che sia stato svolto dopo il decesso della vittima

  • d.P.R. n. 243/2006 e d.P.R. n. 510/1999 (artt. 5 e 3)

    Richiamati come parte del quadro normativo relativo al riconoscimento delle invalidità e alle procedure di accertamento medico-legale applicabili alle vittime del terrorismo

  • Costituzione (art. 81)

    Il rimando costituzionale era generico ed è stato dichiarato inammissibile come motivo autonomo in cassazione; eventuali profili di illegittimità costituzionale dovevano essere sollevati mediante questione di costituzionalità

  • Artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.

    Norme richiamate dal ricorrente: la Corte non ha ritenuto che esse impediscano l'interpretazione svolta sul testo speciale della legge che crea il nuovo diritto per i congiunti

Massime di principio

  • Quando la normativa introduce una nuova fattispecie che riconosce diritti "iure proprio" ai familiari di una vittima, tale disciplina può applicarsi anche a fatti generatori intervenuti in passato, se il testo non richiede espressamente la sussistenza di uno status (es. esistenza in vita) alla data di entrata in vigore
  • Se il testo normativo non contiene un vincolo temporale esplicito (es. "la vittima deve essere ancora in vita alla data X"), non si può desumere tale requisito da ragionamenti presuntivi legati alle modalità di accertamento medico: l'accertamento dell'invalidità permanente può riguardare uno status già determinato in vita anche se il beneficiario finale è deceduto successivamente
  • La previsione di decorrenze (es. "a decorrere dal 10 gennaio 2014") indica il momento di inizio dell'erogazione del beneficio, non necessariamente una condizione soggettiva relativa all'esistenza in vita della vittima
  • Questioni di presunta incostituzionalità di una norma devono essere sollevate mediante la declaratoria di illegittimità costituzionale e non possono essere prospettate come motivo autonomo in cassazione senza il preveduto procedimento
  • In casi simili è essenziale documentare l'accertamento medico-legale dell'invalidità permanente (soglia percentuale prevista dalla norma): la sussistenza del requisito materiale resta condizione fondamentale per il diritto dei familiari
  • L'interpretazione estensiva a favore dei beneficiari trova sostegno se coerente con la ratio della norma (indennizzo/tutela dei familiari per il dolore subito) e con il quadro sistematico delle leggi a favore delle vittime del terrorismo

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