Cassazione Civile, Sentenza n. 11015/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (Ministero dell'Interno) impugnavano la sentenza che aveva riconosciuto agli eredi del carabiniere Piermario Di Pietro il diritto all'adeguamento monetario dell'assegno vitalizio mensile previsto per le vittime del dovere, richiedendo che tale assegno fosse aumentato da Euro 258,23 a Euro 500,00. Il Ministero sosteneva che l'art.4 del D.P.R. n.243/2006, attuativo dell'art.1, co.565 della L. n.266/2005, aveva fissato per le vittime del dovere la "misura originaria" di 500.000 lire (pari a Euro 258,23) e che questa indicazione, quale lex specialis, escludeva l'applicazione dei successivi adeguamenti spettanti alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno. Ha richiamato il principio consolidato dalle Sezioni Unite (sent. n.7761/2017) secondo cui l'ammontare dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere e i soggetti ad esse equiparati deve essere pari a quello riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in coerenza con l'intento perequativo della legislazione primaria e con il principio di uguaglianza (art.3 Cost.). La Corte ha quindi ritenuto infondato l'argomento secondo cui il richiamo alla "misura originaria" del D.P.R. n.243/2006 impedirebbe l'adeguamento monetario. Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti dei controricorrenti (quantificate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali del 15% e accessori di legge) e ha disposto la distrazione a favore del difensore. Ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato in capo all'amministrazione pubblica ricorrente
Norme richiamate
Legge 23/11/1998, n.407 (art.2)
La norma disciplina l'assegno vitalizio per familiari superstiti di vittime del dovere; la Corte l'ha considerata parte del quadro normativo primario cui attenersi per determinare il trattamento economico spettante.
Legge n.266/2005 (commi 562 e 565 dell'art.1)
Norma primaria che ha introdotto disposizioni di raccordo per la materia e posto la base legislativa per il D.P.R. n.243/2006; il richiamo serve a sottolineare l'assetto legislativo complessivo e l'intento perequativo.
"...lett. b) in relazione alla legge 23/11/1998, n.407: assegno vitalizio nella misura originaria di 500.000 lire, pari ora a 258,23 euro", soggetto a perequazione annua
La Corte ha ritenuto che l'indicazione della "misura originaria" nel regolamento serva a definire termini, modalità e limiti di spesa, ma non osti al riconoscimento degli adeguamenti stabiliti per analoghe categorie (vittime del terrorismo/ criminalità organizzata).
Richiama le leggi cui si riferiscono le provvidenze; il Ministero aveva sostenuto che il richiamo impedisse successive modifiche di misura, tesi ritenuta infondata dalla Corte in presenza di norme e giurisprudenza superiori.
Sentenza Sezioni Unite della Cassazione n.7761/2017
Decisione di riferimento che stabilisce la parità dell'ammontare dell'assegno vitalizio per le vittime del dovere e per le vittime del terrorismo/criminalità organizzata; principio applicato dalla Corte per rigettare il ricorso.
Art.3 della Costituzione
Rilevato come fondamento del principio di uguaglianza e dell'intento perequativo della disciplina, a sostegno dell'applicazione di pari trattamento economico.
Art.12 delle Preleggi
Invocato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto che l'eventuale conflitto tra norme regolamentari e principi di rango superiore giustificasse la limitazione degli adeguamenti riconosciuti da giurisprudenza e legge primaria.
Giurisprudenza sulla contribuzione unificata (ex multis: Cass. n.9938/2014; n.5955/2014; n.23514/2014)
Principi che escludono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni del versamento del contributo unificato nelle ipotesi indicate; pertanto non si applica il raddoppio del contributo al Ministero ricorrente.
Massime di principio
- La dizione "misura originaria" contenuta in un regolamento amministrativo non sempre vincola la determinazione sostanziale dell'ammontare di una prestazione quando norme primarie o consolidata giurisprudenza stabiliscano un diverso trattamento; va valutata in rapporto all'intero quadro normativo e alla funzione della disposizione (disciplinare termini, modalità o limiti di spesa).
- La giurisprudenza di legittimità può imporre il principio di parità tra categorie protette: l'assegno per le vittime del dovere va rapportato a quello riconosciuto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, comprese le eventuali maggiorazioni/adeguamenti.
- Il principio costituzionale di uguaglianza (art.3 Cost.) e l'intento perequativo della legislazione primaria prevalgono su interpretazioni regolamentari che mirino a contenere o ridurre il trattamento spettante.
- La qualifica di "lex specialis" attribuita a una norma regolamentare non può essere utilizzata per ridurre i diritti riconosciuti da una norma primaria o da orientamenti consolidati della Corte Suprema.
- Nelle controversie contro pubbliche amministrazioni, la peculiarità del regime del contributo unificato (esenzione/assoggettamento) deve essere attentamente valutata; non è automatico il raddoppio del contributo in caso di impugnazione respinta quando ricorre l'esenzione dell'amministrazione.
- In casi analoghi è utile richiamare i precedenti delle Sezioni Unite e le pronunce successive della Corte di Cassazione per argomentare la pretesa di adeguamento o parità di trattamento.
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