Cassazione Civile, Sentenza n. 11181/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Lecce che ha dichiarato i figli del militare non legittimati a ottenere i benefici assistenziali per superstiti delle vittime del dovere, perché al momento del decesso erano maggiorenni e non a carico fiscale del de cuius. Essi deducono che le modifiche legislative (in particolare i commi 105 e 106 dell'art. 2 della L. n.244/2007) avrebbero introdotto un "concetto unitario di figli" equiparandoli al coniuge superstite e quindi eliminando il requisito del carico fiscale; contestano inoltre l'uso, da parte della Corte territoriale, di precedenti di legittimità (Sez. Un. n.22753/2017) non direttamente sovrapponibili al loro caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le disposizioni del 2007 hanno operato un rinvio di tipo oggettivo, estendendo alle vittime del dovere alcune prestazioni riconosciute alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma senza modificare la classificazione soggettiva dei beneficiari prevista dall'art. 6 della L. n.466/1980. Pertanto, per le vittime del dovere restano beneficiari i figli "se a carico" del deceduto; nel caso concreto i figli maggiorenni non a carico sono stati esclusi. Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 1980, n.466, art. 6
"La speciale elargizione di cui alla presente legge e alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza di coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico."
La Corte ritiene che questa disposizione definisca la categoria dei familiari superstiti delle vittime del dovere e rimanga in vigore, imponendo il requisito del carico per i figli ai fini dell'accesso alle provvidenze quando compete alle famiglie.
Legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 2, comma 105
Secondo la Corte il comma 105 ha operato un rinvio all'art.5, commi 3 e 4, della L. n.206/2004 limitatamente all'estensione delle prestazioni (rinvio oggettivo) alle vittime del dovere, ma non ha modificato la classificazione soggettiva dei beneficiari prevista dall'art.6 della L. n.466/1980.
Legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 2, comma 106
"Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni."
La Corte interpreta questo comma come norma che amplia le prestazioni spettanti (introducendo l'assegno vitalizio anche ai figli maggiorenni non conviventi nel contesto delle vittime del terrorismo), ma non come modifica della gerarchia o delle condizioni soggettive di ammissibilità dei benefici per le vittime del dovere.
Legge 23 novembre 1998, n.407, art. 2
Riferimento normativo all'assegno vitalizio non reversibile richiamato dal comma 106; la Corte ritiene che il rinvio abbia natura oggettiva (estensione della prestazione) e non soggettiva (estensione della platea dei beneficiari nelle discipline delle vittime del dovere).
Legge 17 maggio 2004, n.206, art. 5, commi 3 e 4
Norme che regolano prestazioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità; il rinvio da parte della L. n.244/2007 ha riguardato l'estensione di alcune di queste prestazioni alle vittime del dovere (rinvio oggettivo) senza alterare la disciplina soggettiva delle vittime del dovere.
Leggi in materia di vittime del terrorismo e criminalità organizzata (L. n.302/1990, L. n.407/1998)
Richiamate dalla Corte per sottolineare che l'ampliamento della platea dei beneficiari in favore delle vittime del terrorismo trova giustificazione nella tutela dello Stato inteso come vittima collettiva, situazione considerata distinta rispetto alle vittime del dovere.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Articolo invocato dai ricorrenti per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13 (testo modificato dall'art.1, comma 17 L. n.228/2012)
Norma richiamata per la determinazione e l'eventuale maggiore versamento del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza: Sez. Un. n.22753/2017
Precedente citato dai ricorrenti; la Corte di legittimità ha ritenuto che la sentenza di merito non abbia applicato indebitamente quella decisione, essendo quest'ultima riferita a una questione diversa (fratelli/sorelle) non comparabile al diverso profilo dei figli non a carico.
Massime di principio
- Per le vittime del dovere la classificazione dei superstiti aventi diritto ai benefici resta disciplinata dall'art. 6 della L. n.466/1980: i figli hanno diritto se risultavano a carico fiscale del deceduto, salvo caso di assenza del coniuge avente diritto.
- Le modifiche introdotte dalla L. n.244/2007 vanno interpretate come rinvii di natura oggettiva (estensione di talune prestazioni), non come modifica automatica della platea dei beneficiari (rinvio soggettivo); occorre verificare puntualmente il testo della norma e la portata del rinvio legislativo.
- La disciplina delle vittime del terrorismo/criminalità e quella delle vittime del dovere perseguono finalità diverse: l'ampliamento dei benefici per le prime non comporta automaticamente l'estensione analoga per le seconde.
- In casi simili, chi reclama benefici dovrebbe dimostrare il requisito del "carico fiscale" al momento dell'evento, oppure l'assenza di coniuge superstite avente diritto; l'onere probatorio rileva in sede amministrativa e giudiziale.
- Prima di proporre ricorso, valutare se la novellazione normativa abbia inciso sul profilo soggettivo dei beneficiari o soltanto sulle prestazioni: i ricorsi basati su un'errata interpretazione del rinvio oggettivo/soggettivo sono difficilmente destinati ad avere successo.
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