Cassazione Penale, Sentenza n. 39985/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per violazione di legge (art. 526, comma 1-bis, e art. 533 c.p.p.) e per illogicità della motivazione nella qualificazione giuridica del fatto. Lamentava che la Corte di appello avesse fondato la ricostruzione della sottrazione della banconota su dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, la quale poi si era sottratta volontariamente all'esame in dibattimento (e le videoregistrazioni e i testi avevano ripreso solo una colluttazione), sicché, secondo il ricorrente, le dichiarazioni non avrebbero potuto sorreggere la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 526, comma 1-bis, c.p.p.: l'utilizzo di dichiarazioni predibattimentali è precluso solo se si dimostra che la mancata comparizione sia effetto di una scelta non coartata del dichiarante; nel caso il tentativo di citazione presso la residenza conosciuta era risultato vano e la difesa non aveva sollecitato ulteriori ricerche, per cui non è provata la volontarietà della sottrazione dal contraddittorio. Inoltre la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza che consente l'uso di dichiarazioni predibattimentali se sussistono "elementi di conferma esterna": qui la Corte di appello ha indicato riscontri nella denuncia tempestiva, nelle immagini di videosorveglianza, nelle dichiarazioni di terzi (Marina Scarsi) e nelle modalità violente dell'azione e nelle lesioni riportate dalla persona offesa. Quanto all'eventuale applicazione della nuova possibilità di diminuzione di pena per tenuità (a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sull'art. 628 c.p.), la Cassazione ha ritenuto che, alla luce delle modalità violente e delle lesioni, non ricorressero i presupposti per riconoscere la riduzione per particolare tenuità del fatto. Conseguentemente è stato confermato l'esito del giudizio di merito (pena rideterminata in grado d'appello: 1 anno, 6 mesi di reclusione e 280 euro di multa, riconoscimento di attenuanti generiche ed esclusione della recidiva).
Norme richiamate
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame
La Corte lo interpreta nel senso che l'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali è preclusa solo se è dimostrabile che la mancata comparizione sia frutto di una libera scelta del dichiarante (che doveva avere contezza della convocazione). Se non è provata la volontarietà dell'assenza, le dichiarazioni possono essere valutate, purché vi siano adeguati riscontri esterni o garanzie procedurali.
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione denunciati; la censura per illogicità della motivazione è stata ritenuta infondata perché la Corte di appello ha fornito ragioni e riscontri esterni alla dichiarazione predibattimentale.
art. 628, cod. pen. (richiamata pronuncia Corte Costituzionale n. 86/2024)
la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo quando ... il fatto risulti di lieve entità
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina che non prevedeva la possibilità di riduzione per tenuità. Tuttavia la Cassazione nel caso specifico ha ritenuto che le modalità violente della condotta e le lesioni escludono l'applicabilità della riduzione per particolare tenuità.
Norma richiamata per disporre le statuizioni conseguenti al rigetto del ricorso (conseguenze sulle spese e sull'impugnazione).
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in fase investigativa da persona poi irreperibile o assente al dibattimento non sono automaticamente inutilizzabili: vanno valutate caso per caso e possono essere ammesse se non risulta provata la volontarietà della sottrazione al contraddittorio.
- Se tali dichiarazioni sono determinanti, il giudice deve cercare "contrappesi" o riscontri esterni (videosorveglianza, dichiarazioni di terzi, elementi oggettivi concurring) che compensino la restrizione del diritto di difesa; senza tali riscontri la loro utilizzazione è rischiosa.
- Chi chiede il rito abbreviato condizionato all'assunzione di prova assume il rischio che la prova non possa essere acquisita successivamente (es. irreperibilità del teste); ciò limita la possibilità di riproporre petizioni per revoca dell'ammissione quando la mancata assunzione derivi da eventi conosciuti o prevedibili.
- La recente apertura della Corte costituzionale alla diminuzione di pena per tenuità non opera quando la condotta presenta modalità violente o ha cagionato danni o pericoli non trascurabili: la valutazione della tenuità va fatta nel complesso, tenendo conto di modalità, mezzi e conseguenze.
- In sede di riforma di una decisione assolutoria basata su prova dichiarativa la cui rinnovazione è divenuta impossibile, il giudice d'appello può comunque condannare ma deve fornire una motivazione rafforzata e indicare elementi ulteriori a conferma della responsabilità.
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