Cassazione Penale, Sentenza n. 37651/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per usura. Deducevano, in sintesi: (1) erronea applicazione della legge penale e carenze motivazionali (motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica) con particolare riferimento alla presunta inattendibilità e alle contraddizioni delle dichiarazioni degli testi d'accusa; (2) omissione della pronuncia specifica sul capo C di imputazione riguardante Dorner Franco (mancata trattazione del motivo in appello); (3) carenza motivazionale in relazione al rigetto delle circostanze attenuanti generiche per entrambi e del beneficio della sospensione condizionale della pena per Dorner, nonché doglianze sull'entità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha respinto. Sul merito procedurale e sostanziale, la Corte ha ritenuto che: (a) il primo motivo fosse generico e in realtà mirasse a una rivalutazione del merito / della prova, senza indicare alcuna norma di riferimento per il controllo di legittimità; (b) non risultava che in appello fosse stato sollevato uno specifico motivo relativo al capo C, sicché la doglianza era infondata; inoltre, in presenza di "doppia conforme" le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente e la Corte d'appello aveva adeguatamente affrontato la credibilità dei testi; (c) il rigetto delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è stato motivato correttamente (mancanza di elementi specifici da parte della difesa e precedenti ostativi per Dorner). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00. La parte civile non ha ottenuto ristoro per il grado poiché la sua memoria non ha aggiunto contributi utili.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
richiamata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
utilizzato per il riepilogo sintetico dei motivi di impugnazione
Codice di procedura penale, art. 616
norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per la rivalutazione del fatto o della valutazione della prova: i motivi devono indicare norme di legge violate o vizi giuridici chiari, non semplici contestazioni di merito.
- Un motivo generico che non si confronta specificamente con la motivazione impugnata è inammissibile; l'appello deve formulare censure precise per consentire il sindacato in Cassazione.
- Se nel grado d'appello non è stato sollevato un punto specifico, non può poi essere trasformato in motivo di cassazione: l'assenza della doglianza in appello ne determina l'irrilevanza in sede di legittimità.
- In presenza di "doppia conforme" (conferma della condanna sia in primo sia in secondo grado), le motivazioni dei due gradi possono essere lette congiuntamente: la Corte di Cassazione valuta il complesso motivazionale così formato.
- La mancata indicazione, da parte della difesa, di elementi specifici a favore di attenuanti o benefici (es. sospensione condizionale) rende inammissibile o infondato il relativo gravame; l'onere di proporre argomentazioni concrete spetta alla difesa.
- Ricorsi formulati con tecnica redazionale approssimativa o privi di premesse normative esplicite possono costare ai ricorrenti le spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
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