Cassazione Penale, Sentenza n. 30212/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato, deducendo tre censure: (1) mancata spiegazione logica circa la "violenza" esercitata sul cancello pedonale, lamentando contrasto tra il dire che il cancello era "forzato" e il fatto che fosse "non chiuso a chiave"; (2) illogicità nell'affermare la manomissione del bloccasterzo e del blocco accensione del motociclo, posto che il mezzo fu comunque spinto a mano (e, a detta del ricorrente, avrebbe potuto essere anche trasportato su una ruota); (3) erronea applicazione dell'aggravante per minorata difesa in quanto l'area sarebbe stata "illuminata a giorno" e lo svolgimento notturno non basterebbe di per sé ad integrare l'aggravante secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in parte radicalmente inammissibile). Ha ritenuto correttamente valutate le aggravanti di violenza sulle cose: (i) la Corte d'appello può logicamente inferire la necessità di forzare il cancello dall'atteggiamento di "armeggiare" filmato, anche se il cancello non era chiuso a chiave; (ii) la deduzione della manomissione del bloccasterzo/accensione è plausibile e non manifestamente illogica, dato che il mezzo è stato spinto e il bloccasterzo impedisce la rotazione dello sterzo a motore spento; la nuova variante fattuale introdotta in Cassazione (trasporto su una sola ruota) è inammissibile perché non prospettata nei gradi precedenti; (iii) l'aggravante per minorata difesa è stata correttamente valorizzata poiché il reato è stato commesso in orario notturno in un condominio, circostanza che ha concretamente ostacolato la difesa privata e pubblica; la sentenza d'appello è immune da vizi motivazionali. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 624-bis; art. 625, comma 1, n. 2) e comma 2; art. 61 n. 5)
Le norme sono state interpretate nella loro applicazione al fatto: furto aggravato per uso di violenza sulle cose e per circostanza di minorata difesa (notte).
La Corte ricorda il limite dell'annullamento per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria: serve un vizio manifesto per invalidare la motivazione di merito.
In caso di rigetto del ricorso la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione.
Giurisprudenza Sezioni Unite
Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini, Rv. 282095-01)
La Sezione Unita ha precisato che il fatto notturno può integrare l'aggravante della minorata difesa quando la notte abbia concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa, salvo circostanze neutralizzanti; la Corte ha applicato tale principio ritenendo in concreto ostacolata la difesa.
Massime di principio
- La qualificazione della "violenza sulle cose" può fondarsi su elementi indiziari (es. filmati che mostrino "armeggiare" sul meccanismo) anche se l'oggetto non fosse formalmente chiuso a chiave: l'analisi deve valutare se fosse necessario forzare il meccanismo per aprirlo.
- La manomissione di bloccaggi (bloccasterzo, blocco accensione) può essere logicamente desunta dal comportamento materiale (es. il veicolo è stato spinto perché lo sterzo non ruotava a motore spento); chi contesta tale inferenza deve aver prospettato la stessa efficace alternativa già nei gradi di merito, altrimenti la nuova ipotesi è inammissibile in Cassazione.
- La sola commissione del reato in orario notturno può integrare l'aggravante della minorata difesa se è dimostrato che l'orario ha concretamente ostacolato la difesa pubblica o privata; il ricorrente può neutralizzare questa presunzione soltanto prospettando fatti concreti che escludano l'ostacolo (es. luogo affollato o sorvegliato).
- In Cassazione non è consentito introdurre per la prima volta ricostruzioni fattuali alternative rilevanti: le doglianze che si fondano su nuovi fatti non dedotti nei gradi precedenti sono inammissibili.
- Per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione occorre dimostrare una manifestità dell'illogicità o contraddittorietà della motivazione come previsto dall'art. 606 c.p.p.; semplici alternative interpretative o dubbi non bastano.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30180/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30181/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30182/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30184/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30185/2025 del 03/09/2025
- Sentenza penale · 3 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30188/2025 del 03/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →