Cassazione Civile, Ordinanza n. 17927/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società, già dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone su istanza del Pubblico Ministero, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; il reclamo è stato rigettato dalla Corte d'appello di Catanzaro. In cassazione la società ha affidato il ricorso a tre motivi: (1) nullità della sentenza di fallimento e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice relatore avrebbe dovuto astenersi perché, in un precedente procedimento fallimentare, aveva segnalato al Pubblico Ministero una notitia decoctionis; (2) violazione dell'art. 1 l.fall. quanto al periodo temporale rilevante per valutare i requisiti di fallibilità, contestando che l'esposizione debitoria fosse stata valutata in modo assoluto e non con riferimento agli ultimi tre esercizi; (3) eccessività della condanna alle spese, lamentando che il giudice avrebbe dovuto liquidarle in misura minima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la segnalazione del giudice al Pubblico Ministero ex art. 7, n. 2, l.fall. è un atto neutro, privo di contenuto decisorio, e quindi non integra ragione di nullità per violazione dell'obbligo di astensione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, affermando che la soglia dell'indebitamento complessivo prevista dall'art. 1, comma 2, lett. c), l.fall. va verificata con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non agli ultimi tre esercizi, e che nel caso concreto tale soglia risultava comunque superata. È stato ritenuto inammissibile pure il terzo motivo, perché generico e concernente la discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese entro i limiti tabellari. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
richiamato nel motivo per la pretesa nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
la segnalazione del giudice al Pubblico Ministero è qualificata come atto neutro e privo di contenuto decisorio
richiamato come parametro dell'obbligo di astensione
richiamato nel contesto dell'asserita astensione obbligatoria del giudice
art. 6 CEDU
la disciplina interna di astensione e ricusazione è ritenuta compatibile con la garanzia di imparzialità del giudice
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della garanzia di terzietà del giudice, non violata dalla disciplina applicata
il requisito dell'indebitamento complessivo va valutato al momento della dichiarazione di fallimento, non con riferimento agli ultimi tre esercizi
utilizzato come base dell'inammissibilità dei motivi contrari a principi di diritto consolidati
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'importo ulteriore dovuto
Massime di principio
- La segnalazione effettuata dal giudice al Pubblico Ministero della notitia decoctionis, nell'ambito di un procedimento civile o prefallimentare, è un atto neutro e privo di contenuto decisorio; di regola non può fondare nullità della sentenza né violazione dell'obbligo di astensione.
- Ai fini della fallibilità ex art. 1, comma 2, lett. c), l.fall., l'ammontare complessivo dei debiti deve essere verificato con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non al triennio precedente, a differenza degli altri parametri dimensionali espressamente ancorati a tale periodo.
- Quando risulta superata una delle soglie dimensionali previste dalla legge fallimentare, è irrilevante l'eventuale contestazione sugli altri parametri di fallibilità.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se si limita a contestare in modo generico la misura adottata dal giudice, poiché la determinazione entro i minimi e massimi tabellari appartiene al potere discrezionale del giudice di merito.
- In sede di legittimità, un motivo è inammissibile quando si confronta con un orientamento consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a superarlo.
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