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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04992/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a sanzione amministrativa accolta in primo grado dal Giudice di pace di Roma, che tuttavia aveva compensato le spese processuali. In appello il Tribunale di Roma ha accolto l'impugnazione limitatamente al capo spese, condannando l'amministrazione al rimborso delle spese del primo grado, liquidate in misura inferiore rispetto a quella richiesta. Il soccombente parziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 82, 86, 91 e 92 c.p.c., deducendo motivazione apparente e contrasto con la nota spese depositata, perché il giudice avrebbe liquidato solo euro 134,00 a titolo di onorari senza riconoscere integralmente le voci richieste; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 37/2018; (3) violazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello non si sarebbe pronunciato sulla richiesta di trattazione in presenza durante l'emergenza pandemica, con lesione del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, il secondo inammissibile per difetto di specificità e il terzo inammissibile per carenza di interesse e per difetto di corretta prospettazione della questione di costituzionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione sufficiente e intelligibile sulla liquidazione delle spese, fondata sul minimo tariffario e sull'esclusione della fase istruttoria non svolta. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva articolato una specifica censura sui parametri tariffari e sulle singole voci liquidate, rendendo il secondo motivo inammissibile. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l'interesse a dolersi di una lesione del diritto di difesa, poiché il ricorrente era risultato vittorioso in appello, e ha aggiunto che la dedotta violazione dell'art. 24 Cost. non era stata correttamente veicolata, mancando l'impugnazione della norma ordinaria applicata e la sollecitazione di una questione di legittimità costituzionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla liquidazione delle spese, senza accoglimento della censura

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla liquidazione delle spese, senza accoglimento della censura

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale parametro per la condanna alle spese; la Corte non ne ravvisa violazione

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato quale parametro per la compensazione delle spese; la Corte non ne ravvisa violazione

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    utilizzato come parametro di qualificazione dei motivi, ma il primo è ritenuto infondato e gli altri inammissibili

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la liquidazione delle spese; motivo dichiarato inammissibile per difetto di specificità

  • art. 24 Cost.

    invocato per lamentare la lesione del diritto di difesa; censura dichiarata inammissibile per carenza di interesse e per erronea impostazione della questione costituzionale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta mancata pronuncia sulla richiesta di trattazione in presenza; censura inammissibile

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per escludere l'interesse a impugnare un capo che non incideva negativamente sulla posizione del ricorrente vittorioso

  • art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6

    richiamato per affermare l'inammissibilità del secondo motivo per difetto di specificità e di allegazione puntuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto

  • d.m. n. 55 del 2014

    indicato dal ricorrente come parametro per la liquidazione del compenso, ma non ritenuto violato in modo specifico

  • d.m. n. 37 del 2018

    richiamato come aggiornamento dei parametri di liquidazione

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, non incluso

Massime di principio

  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza, pur sintetica, consente di comprendere in modo chiaro il fondamento della liquidazione delle spese e la ragione dell'esclusione di alcune voci non svolte.
  • Chi impugna in cassazione la liquidazione delle spese deve indicare in modo analitico le singole voci, gli importi e l'errore commesso dal giudice di merito; un richiamo generico ai parametri tariffari o alla nota spese non è sufficiente.
  • La deduzione di violazione di norme costituzionali non può essere proposta in cassazione in modo astratto quando la lesione derivi dall'applicazione di una norma ordinaria: occorre censurare la norma applicata e, se del caso, prospettarne la questione di legittimità costituzionale.
  • Manca interesse ad impugnare un capo di sentenza che non arreca un concreto pregiudizio alla parte già risultata vittoriosa sul punto sostanziale della controversia.
  • Nella liquidazione del compenso professionale, il giudice può fare applicazione del minimo tariffario e non riconoscere la fase istruttoria se questa non è stata svolta, purché la motivazione dia conto in modo comprensibile della scelta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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