Sentenza del 06/12/2021 n. 38722 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notificati avvisi di accertamento per IRPEF e accessori relativi al 2006 e 2007 derivanti da rettifiche originate dall'atto di adesione della S. Veneta Tende Srl (società di cui R.F. deteneva il 90% e era amministratore delegato). Allo stesso R.F. veniva contestato il reddito da partecipazione. Il contribuente oppose sostenendo di aver usufruito dello "scudo fiscale" e di aver rimpatriato capitali in misura superiore ai maggiori imponibili contestati, dunque pretendendo l'effetto preclusivo dello scudo sugli accertamenti.
La decisione
La CTR ha rigettato i ricorsi di R.F. per difetto di prova dell'"astratta riconducibilità" tra le somme rimpatriate tramite lo scudo e i maggiori redditi contestati; la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, affermando che l'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera automaticamente per mera corrispondenza quantitativa e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la concreta correlazione (cronologica, quantitativa e di provenienza) tra le somme scudate e il reddito accertato. Ricorso rigettato; condanna alle spese di lite in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 5.000,00) e adempimenti contributivi.
Norme richiamate
D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis
Disciplina la procedura di emersione/rimpatrio di attività detenute all'estero tramite dichiarazione riservata e versamento di imposta straordinaria; richiamata per gli effetti derivanti dall'accesso allo scudo fiscale.
D.L. n. 350 del 2001, art. 14, comma 1, lett. a)
"Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio"
Stabilisce l'effetto preclusivo dello scudo fiscale, ma limitandolo agli imponibili "rappresentati" dalle somme rimpatriate; la Corte interpreta tale limitazione come richiedente non solo corrispondenza quantitativa, ma anche una concreta correlazione tra somme rimpatriate e redditi accertati.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 5, 115, 116
Rimanda alle norme sul reddito d'impresa e sul regime di trasparenza (art. 116) e sull'imputazione del reddito ai soci; rilevante per la qualificazione del reddito da partecipazione come reddito del socio in caso di opzione per trasparenza.
Massime di principio
- Lo scudo fiscale non dà una immunità automatica: l'effetto preclusivo è limitato agli imponibili "rappresentati" dalle somme rimpatriate e richiede una correlazione oltre la mera uguaglianza numerica.
- L'onere della prova dell'"astratta riconducibilità" delle somme rimpatriate al reddito contestato grava sul contribuente; è principio di vicinanza della prova: il contribuente deve esibire documentazione che dimostri provenienza, cronologia e compatibilità quantitativa.
- La correlazione richiesta può essere almeno di compatibilità oggettiva (se non derivazione immediata): occorrono elementi che colleghino temporalmente e sostanzialmente i proventi non dichiarati con le somme scudate.
- Se la società ha optato per la trasparenza fiscale, il reddito imputato per trasparenza è reddito del socio e, in teoria, può rientrare nell'ambito dello scudo se dimostrata la riconducibilità; tuttavia la stessa regola probatoria si applica e il semplice superamento dell'importo scudato non è sufficiente.
- In pratica, per avvalersi efficacemente dell'effetto preclusivo lo scudiato deve predisporre documentazione probatoria: flussi bancari, documenti che attestino origine dei fondi, tempistica del trasferimento dei proventi, collegamenti contabili tra operazioni estere e utili/somme occulte.
- La presenza di molteplici partecipazioni o di fonti di reddito diverse può rendere più stringente l'onere probatorio, poiché l'Amministrazione può sostenere l'assenza di un collegamento diretto tra somme rimpatriate e il reddito accertato.
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