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Sentenza

Sentenza del 06/12/2021 n. 38722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Notificati avvisi di accertamento per IRPEF e accessori relativi al 2006 e 2007 derivanti da rettifiche originate dall'atto di adesione della S. Veneta Tende Srl (società di cui R.F. deteneva il 90% e era amministratore delegato). Allo stesso R.F. veniva contestato il reddito da partecipazione. Il contribuente oppose sostenendo di aver usufruito dello "scudo fiscale" e di aver rimpatriato capitali in misura superiore ai maggiori imponibili contestati, dunque pretendendo l'effetto preclusivo dello scudo sugli accertamenti.

La decisione

La CTR ha rigettato i ricorsi di R.F. per difetto di prova dell'"astratta riconducibilità" tra le somme rimpatriate tramite lo scudo e i maggiori redditi contestati; la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, affermando che l'effetto preclusivo dello scudo fiscale non opera automaticamente per mera corrispondenza quantitativa e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare la concreta correlazione (cronologica, quantitativa e di provenienza) tra le somme scudate e il reddito accertato. Ricorso rigettato; condanna alle spese di lite in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 5.000,00) e adempimenti contributivi.

Norme richiamate

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 13-bis

    Disciplina la procedura di emersione/rimpatrio di attività detenute all'estero tramite dichiarazione riservata e versamento di imposta straordinaria; richiamata per gli effetti derivanti dall'accesso allo scudo fiscale.

  • D.L. n. 350 del 2001, art. 14, comma 1, lett. a)

    "Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 13: a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio"

    Stabilisce l'effetto preclusivo dello scudo fiscale, ma limitandolo agli imponibili "rappresentati" dalle somme rimpatriate; la Corte interpreta tale limitazione come richiedente non solo corrispondenza quantitativa, ma anche una concreta correlazione tra somme rimpatriate e redditi accertati.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 5, 115, 116

    Rimanda alle norme sul reddito d'impresa e sul regime di trasparenza (art. 116) e sull'imputazione del reddito ai soci; rilevante per la qualificazione del reddito da partecipazione come reddito del socio in caso di opzione per trasparenza.

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale non dà una immunità automatica: l'effetto preclusivo è limitato agli imponibili "rappresentati" dalle somme rimpatriate e richiede una correlazione oltre la mera uguaglianza numerica.
  • L'onere della prova dell'"astratta riconducibilità" delle somme rimpatriate al reddito contestato grava sul contribuente; è principio di vicinanza della prova: il contribuente deve esibire documentazione che dimostri provenienza, cronologia e compatibilità quantitativa.
  • La correlazione richiesta può essere almeno di compatibilità oggettiva (se non derivazione immediata): occorrono elementi che colleghino temporalmente e sostanzialmente i proventi non dichiarati con le somme scudate.
  • Se la società ha optato per la trasparenza fiscale, il reddito imputato per trasparenza è reddito del socio e, in teoria, può rientrare nell'ambito dello scudo se dimostrata la riconducibilità; tuttavia la stessa regola probatoria si applica e il semplice superamento dell'importo scudato non è sufficiente.
  • In pratica, per avvalersi efficacemente dell'effetto preclusivo lo scudiato deve predisporre documentazione probatoria: flussi bancari, documenti che attestino origine dei fondi, tempistica del trasferimento dei proventi, collegamenti contabili tra operazioni estere e utili/somme occulte.
  • La presenza di molteplici partecipazioni o di fonti di reddito diverse può rendere più stringente l'onere probatorio, poiché l'Amministrazione può sostenere l'assenza di un collegamento diretto tra somme rimpatriate e il reddito accertato.

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