Cassazione Civile, Ordinanza n. 27924/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina da una precedente decisione della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. proposto dall'avvocata contro il decreto del tribunale che aveva liquidato il compenso professionale maturato per l'attività svolta nell'interesse della procedura fallimentare, sul presupposto di una notificazione non correttamente effettuata al fallimento. L'avvocata ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto: nella sentenza impugnata si sarebbe ritenuto che ella si fosse limitata ad affermare, in una memoria del 29 marzo 2019, che la sede non risultava modificata secondo una nuova visura camerale, mentre in realtà nella memoria del 20 marzo 2019 aveva anche chiesto espressamente la rinnovazione della notificazione. La ricorrente ha quindi sostenuto che la Corte avesse trascurato tale allegazione, decisiva per la decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando la mancanza dei presupposti dell'errore di fatto revocatorio. Ha affermato che l'errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione della realtà o una svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e non oggetto di valutazione giuridica. Nel caso concreto, la richiesta di rinnovazione della notifica contenuta nella memoria richiamata non era decisiva rispetto alla ratio della precedente decisione, poiché la Corte aveva fondato il giudizio sulla circostanza che la parte avrebbe dovuto provvedere spontaneamente e immediatamente alla rinnovazione della notificazione, senza attendere un ordine del giudice e senza attendere oltre due anni. La censura, dunque, investiva in realtà il giudizio in diritto, non sindacabile in sede di revocazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, non essendosi il fallimento difeso con controricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamo al rimedio esperito contro il precedente provvedimento di cassazione, poi dichiarato inammissibile
norma richiamata con riferimento al reclamo avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale
artt. 391-bis c.p.c. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
la revocazione è ammissibile solo in presenza di un errore di fatto consistito in una falsa percezione della realtà o svista materiale su un fatto decisivo, non controverso e non oggetto di valutazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista materiale o falsa percezione della realtà su un fatto decisivo, risultante dagli atti, e non può coincidere con una diversa valutazione giuridica delle risultanze processuali.
- La revocazione non è utilizzabile per rimettere in discussione il ragionamento in diritto svolto nella decisione impugnata, anche se la parte ritenga trascurato un elemento documentale o difensivo non decisivo.
- Una memoria processuale che contenga una richiesta subordinata o non decisiva non integra, di per sé, il presupposto dell'errore di fatto revocatorio se la decisione si fonda su una diversa e autonoma ratio giuridica.
- Quando la Corte ritiene che la parte avrebbe dovuto attivarsi spontaneamente e tempestivamente per rinnovare una notificazione viziata, non è configurabile errore di fatto per il solo mancato rilievo della richiesta di rinnovazione rivolta al giudice.
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