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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42060/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per due reati di usura continuata pluriaggravata in concorso (capi 2 e 4). Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione ex art. 606, lett. e) c.p.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (contestando in particolare l'interpretazione delle intercettazioni e la loro connessione coi singoli episodi di usura); 2) violazione ex art. 606, lett. b) c.p.p. per errata applicazione dell'aggravante "metodo mafioso"/agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che non vi fossero elementi idonei a configurarla; 3) violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata adeguata motivazione circa le esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, nonché pernon aver valutato adeguatamente misure alternative alla carcerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: 1) sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la valutazione della gravità indiziaria e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di fatto e di merito riservate al giudice del riesame e che la motivazione del Tribunale di Catanzaro non è viziata da manifesta illogicità; 2) sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la configurabilità delle aggravanti del "metodo mafioso" e dell'agevolazione mafiosa alla luce del contesto ambientale, dei rapporti evocati dal Bianco e degli elementi di collegamento familiare e dichiarativi emergenti; 3) sul terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere) e ha osservato che non sono stati indicati elementi specifici idonei a superare tali presunzioni. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    solo richiamata nelle deduzioni (lettere b) ed e))

    regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che le doglianze su motivazione e applicazione della norma vanno valutate nei limiti del sindacato di legittimità (controllo sulla presenza di logico apparato argomentativo), non come nuovo esame di merito

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 d.l. 152/1991)

    richiamata per le aggravanti "metodo mafioso" e "agevolazione mafiosa"

    la Corte conferma che "metodo mafioso" riguarda le modalità intimidatorie oggettive che evocano la forza tipica delle organizzazioni mafiose e può colpire anche soggetti non formalmente associati; l'agevolazione mafiosa richiede dolo specifico di agevolare l'organizzazione e può desumersi da elementi di contesto e rapporti funzionali

  • art. 274 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) richiamato

    disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e la Corte ricorda che la prognosi deve essere concreta e attuale, fondata su personalità, modalità del fatto e condizioni di vita

  • art. 275 cod. proc. pen.

    commi 3 e 3-bis richiamati

    il comma 3 stabilisce la presunzione relativa di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere per i reati aggravati ex art. 416-bis.1; il comma 3-bis richiede motivazione in caso di esclusione degli arresti domiciliari ecc., ma questa esigenza è attenuata quando opera la presunzione di cui al comma 3

  • art. 616 cod. proc. pen.

    comma 1 richiamato nella condanna alle spese

    disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • In cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: può prospettarsi solo la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, non un nuovo apprezzamento del merito o delle intercettazioni.
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione appare macroscopicamente illogica o contraddittoria.
  • La aggravante del "metodo mafioso" richiede condotte oggettivamente idonee a evocare la forza intimidatoria delle organizzazioni mafiose e può essere applicata anche a non affiliati che adottino modalità intimidatorie riconducibili al metodo mafioso.
  • L'aggravante di "agevolazione mafiosa" ha natura soggettiva e richiede il dolo specifico di favorire l'organizzazione, ma tale dolo può essere desunto da un insieme di elementi di contesto (rapporti, funzioni, contributi materiali) e non necessariamente da una prova formale di appartenenza.
  • Per le ipotesi aggravate ex art. 416-bis.1 opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere (art. 275, comma 3): per superarla occorrono elementi specifici che dimostrino la cessazione dei legami con l'organizzazione o che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.
  • Chi impugna una misura cautelare per reati con aggravanti di tipo mafioso deve proporre nel ricorso elementi concreti e specifici per confutare la presunzione (es. prova del distacco stabile dall'organizzazione o misure alternative concretamente idonee).

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