Cassazione Penale, Sentenza n. 20422/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per omicidio e detenzione illegale di arma sostenendo: 1) contraddittorietà e travisamento del fatto con conseguente errata esclusione della legittima difesa putativa (art. 606 c.p.p., lett. e)); 2) violazione degli artt. 55 e 59 c.p. e mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa putativa (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)); 3) violazioni in materia di recidiva e di applicazione/valutazione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis e 99 c.p., art. 69 c.p.), deducendo errori di motivazione riguardo alla natura e alla novità della condotta di Paggi, alla sussistenza di elementi obiettivi che giustificassero la percezione del pericolo e alla valutazione dei precedenti penali ai fini della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che i giudici di merito avevano fornito una motivazione coerente, valutando gli elementi probatori (dichiarazioni testimoni, rilievi fotografici, consulenza tecnica, comportamento dei familiari) e concludendo correttamente che non sussistevano elementi oggettivi idonei a giustificare una legittima difesa reale o putativa. Sul secondo motivo ha precisato che l'eccesso colposo richiede la sussistenza - reale o putativa - della scriminante e dunque, non essendovi prova di pericolo effettivo o erroneamente ritenuto tale, non possono sussistere i presupposti dell'eccesso colposo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva reiterata richiamando non solo la natura dei precedenti ma la maggiore capacità a delinquere dimostrata con la condotta attuale e l'insieme dei precedenti; la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata considerata fondata in rapporto alla gravità dell'atto, all'uso di arma non denunciata e al complesso pregresso del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili che hanno concluso.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha esaminato i motivi richiamati (lett. b ed e) relativi a violazioni di legge, contraddittorietà e travisamento del fatto) e li ha valutati alla luce della motivazione dei giudici di merito
Norma sull'eccesso colposo in stato di legittima difesa: la Corte ha ricordato che l'eccesso presuppone l'esistenza (reale o putativa) della scriminante e non può essere applicato se manca la situazione di pericolo
Disciplina le circostanze attenuanti e la loro valutazione; la Corte ha richiamato che l'apprezzamento delle attenuanti spetta al giudice di merito e deve essere adeguatamente motivato
Norma richiamata nel ricorso in relazione alla valutazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha esaminato la congruità motivazionale del diniego delle attenuanti nel caso concreto
Regola la recidiva e il relativo aumento di pena; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice d'appello sull'idoneità della condotta a rivelare aumentata capacità a delinquere
Stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti; la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano già svolto il confronto e riconosciuto l'equivalenza tra una attenuante e la recidiva, rendendo impossibile migliorare la valutazione
Massime di principio
- La legittima difesa putativa richiede non solo il timore soggettivo ma elementi oggettivi che possano giustificare un errore scusabile nella percezione del pericolo: senza tali elementi l'esimente non può essere riconosciuta
- L'eccesso colposo in difesa è possibile solo se esiste (realmente o putativamente) la scriminante; in mancanza della scriminante non può ipotizzarsi l'eccesso colposo
- Le valutazioni di fatto svolte dai giudici di merito (sull'attendibilità delle dichiarazioni, sulla dinamica, sulla possibilità di accesso all'abitazione, ecc.) godono di ampio apprezzamento e la Cassazione le sindaca solo se emerge un travisamento probatorio o una manifesta contraddittorietà
- L'applicazione della recidiva è un potere discrezionale del giudice che richiede adeguata motivazione: non è indispensabile che i precedenti siano 'recenti' o 'con uso di violenza' se il quadro complessivo dimostra maggiore capacità a delinquere
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede motivazione basata su elementi concreti (gravità del fatto, personalità, precedenti): la mera invocazione dello stato d'animo o di elementi soggettivi del ricorrente è insufficiente
- In impugnazioni per cassazione è fondamentale documentare puntualmente l'errore di fatto o di diritto nei provvedimenti di merito; censure generiche sulla 'contraddittorietà' o sulla diversa valutazione delle prove hanno scarse probabilità di successo senza chiari elementi di travisamento
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