Cassazione Penale, Sentenza n. 13100/2024 del 29/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto la continuazione tra vari reati e ha rideterminato la pena complessiva in 6 anni e 6 mesi di reclusione. La doglianza principale è che il giudice dell'esecuzione, pur avendo riconosciuto la continuazione, non ha applicato la riduzione premiale di un terzo prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., all'aumento di pena calcolato ex art. 81 c.p. con riguardo ai reati "sub 3" (reati giudicati con rito abbreviato), determinando così una sovrastima della pena complessiva. Nel ricorso si cita la disciplina dei singoli reati coinvolti (reati tributari ex d.lgs. n.74/2000, reati contro la pubblica amministrazione, associazione per delinquere, ecc.) e si contesta la mancata considerazione della riduzione aritmetica dovuta per il rito abbreviato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui, quando il reato satellite è stato giudicato con il rito abbreviato, l'aumento di pena ex art. 81 c.p. è soggetto alla riduzione di un terzo ex art. 442, comma 2, c.p.p., e il giudice dell'esecuzione deve esplicitare di averne tenuto conto. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva quantificato l'aumento per i reati sub 3 in 3 anni complessivi senza applicare la riduzione di un terzo; applicando correttamente la riduzione la pena per i soli reati sub 3 sarebbe stata di 2 anni. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla determinazione della pena e ha rideterminato la pena complessiva in anni cinque e mesi sei di reclusione, avvalendosi della possibilità prevista dall'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p. di correggere direttamente la situazione quando ciò è possibile senza esame del merito. Ha inoltre disposto che il provvedimento sia comunicato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Stabilisce l'aumento di pena per reati in continuazione. La Corte chiarisce che l'aumento così calcolato è soggetto, quando applicabile, alle riduzioni premiali derivanti dal rito abbreviato per i reati satellite.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato. La Corte interpreta che tale riduzione si applica anche all'aumento determinato ai fini della continuazione (dev'essere computata aritmeticamente nell'aumento ex art. 81 c.p.).
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in tema di riconoscimento della continuazione in executivis; disciplina l'istanza del giudice dell'esecuzione e le modalità di applicazione della continuazione alle pene già divenute definitive.
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, in specifiche ipotesi, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente alla correzione quando la rettifica è possibile senza esame degli atti di merito. La Corte lo usa per rideterminare la pena in via autonoma.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma relativa al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili citata tra i capi di imputazione; utile per identificare la natura del reato incluso nella continuazione.
art. 2 e art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme relative ai reati fiscali (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti) richiamate per individuare le fattispecie giudicate e inserite nella valutazione della continuazione.
artt. 319, 321 e 346-bis cod. pen.
Norme che disciplinano i reati di corruzione e traffico di influenze illecite, richiamate fra i reati oggetto della continuazione ed utilizzate per il computo complessivo delle pene.
art. 416 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di associazione per delinquere inserita nel gruppo di reati valutati ai fini della continuazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021 (De Rita)
Precedente richiamato che conferma il principio secondo cui l'aumento per continuazione, se riguarda reati giudicati con rito abbreviato, deve essere assoggettato alla riduzione premiale e che il giudice deve motivare l'avvenuta applicazione della riduzione (la riduzione è aritmeticamente predeterminata).
Massime di principio
- Quando in sede di esecuzione si riconosce la continuazione e uno o più reati satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, l'aumento di pena ex art. 81 c.p. va soggetto alla riduzione premiale ex art. 442, comma 2, c.p.p.; il giudice dell'esecuzione deve indicare espressamente di averne tenuto conto.
- La riduzione per il rito abbreviato ha natura aritmeticamente predeterminata e pertanto non richiede una motivazione sul quantum, ma va comunque esplicitata nella motivazione del provvedimento esecutivo.
- Se l'errore nella determinazione della pena è correggibile senza esame del merito, la Corte di legittimità può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
- In caso di più sentenze definitive intervenute per reati diversi, il giudice dell'esecuzione deve verificare e applicare le riduzioni e gli aumenti previsti dalla legge in modo coerente e aritmeticamente corretto al fine di evitare sovrapposizioni o omissioni nei calcoli della pena complessiva.
- La mancata applicazione della riduzione prevista per il rito abbreviato agli aumenti di pena può comportare l'annullamento parziale del provvedimento esecutivo e la rideterminazione della pena complessiva.
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