Cassazione Penale, Sentenza n. 38429/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte Militare d'Appello che aveva confermato la responsabilità di Di Cosmo per i reati di disobbedienza e insubordinazione con ingiuria (entrambi aggravati dal grado) riducendo la pena inflitta in primo grado. Il ricorrente contestava: 1) il diniego della rinnovazione dell'istruttoria mediante perizia informatica sul telefono cellulare e sulle registrazioni telefoniche; 2) il travisamento probatorio e la contraddittorietà nella ricostruzione delle conversazioni registrate e delle trascrizioni, deducendo l'esistenza di una terza telefonata o di manipolazione delle registrazioni; 3) la mancata valutazione e risposta alle deduzioni difensive circa motivi di astio e rancore del superiore (Maggiore Renzulli) e, pertanto, il travisamento della prova; 4) l'erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte militare d'appello secondo cui, nel giudizio abbreviato, l'imputato rinuncia di regola alla rinnovazione dell'istruttoria e il giudice d'appello non è obbligato ad ammettere prove nuove salvo necessità assoluta, motivando adeguatamente il diniego. Quanto alle registrazioni e trascrizioni, la Corte di Cassazione ha ritenuto coerente la ricostruzione dei giudici di merito che, confrontando deposizioni e consulenze tecniche (che non rilevavano manomissioni), hanno escluso travisamento probatorio e spiegato l'apparente incongruenza tra trascrizioni e contenuti delle telefonate. Ha inoltre ritenuto correttamente valutate le deduzioni sulla presunta ostilità del superiore, non provate in modo decisivo dalla difesa. Infine, ha confermato il rigetto dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, ritenendo l'offesa non di minima entità: l'atto era immediatamente oppositivo, posto in presenza di più militari e aggravato dal grado. Conseguenza: rigetto del ricorso e conferma della sentenza di merito che aveva ridotto la pena a mesi uno e giorni venti di reclusione militare; pronuncia sulle spese in conformità all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto che, nel rito abbreviato, la richiesta di nuove prove è limitata e il giudice d'appello può negare la rinnovazione motivando l'insussistenza della necessità.
Riferito al rito abbreviato: la decisione conferma il principio per cui il giudizio abbreviato comporta la rinuncia, da parte dell'imputato, a determinate richieste istruttorie e limita il diritto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
art. 187 e art. 190 cod. proc. pen.
Richiamati nell'ambito delle critiche sul travisamento probatorio e sulla valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che le contestazioni difensive non dimostravano alcuna alterazione delle registrazioni né un travisamento delle risultanze probatorie.
Citato in relazione ai vizi di motivazione e alla responsabilità penale accertata in sede di merito; la Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito conforme e non manifestamente illogica.
Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha valutato che non ricorrevano i presupposti, in quanto la condotta era opponente e ingiuriosa, commessa in presenza di più militari e aggravata dal grado.
Richiamato come parametro per valutare la tenuità: il giudizio deve essere complesso e tener conto modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno o pericolo; applicato restrittivamente dalla Corte per escludere la tenuità.
Citato come conseguenza del rigetto del ricorso: decisione sulla condanna alle spese e sulle conseguenze processuali del rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio con rito abbreviato l'imputato, chiedendo il giudizio allo stato degli atti, rinuncia di regola alla rinnovazione dell'istruttoria; il giudice d'appello può legittimamente negare nuove prove salvo specifica e motivata necessità.
- Una consulenza tecnica che esclude manipolazioni rilevanti di file registrati riduce l'esigenza di ulteriori perizie d'ufficio; la Corte può ritenere sufficiente la valutazione tecnico-professionale già acquisita.
- Per contestare un travisamento probatorio è necessario mostrare in modo concreto e specifico gli elementi non considerati o valutati erroneamente; mere deduzioni o sospetti non sono sufficienti.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno. Insulti e inottemperanza a ordini, posti in presenza di più persone e aggravati dal grado, riducono la probabilità di riconoscimento della tenuità.
- Allegati o documenti che intendono dimostrare ostilità o motivi di parte devono essere provati in modo probante; la mera produzione di atti amministrativi o segnalazioni non necessariamente sufficiente a dimostrare pregiudizio o rancore decisivo ai fini della prova.
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