Cassazione Penale, Sentenza n. 13575/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che, ribaltando l'assoluzione di primo grado ai soli effetti civili, li aveva ritenuti responsabili dei reati ascritti. I motivi dedotti contestavano: 1) violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata ex art. 603, comma 3‑bis c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p. (lette c ed e), 2) carenze e contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti, 3) omissione di pronuncia sulla fattispecie di appropriazione indebita (capo b) che era stata completamente ignorata nella motivazione d'appello, 4) illegittima rinnovazione della prova dichiarativa ovvero la mancata rinnovazione senza che fosse verbalizzata una rinuncia dalle parti (la sentenza d'appello ha fatto affidamento sulla riconsiderazione della deposizione dell'investigatore della parte civile – Del Vecchio – e di altro teste senza regolare rinnovazione istruttoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello. Ha rilevato: omissione di pronuncia sulla contestata appropriazione indebita; insufficiente motivazione dell'appello, che in realtà ha basato il "ribaltamento" principalmente sulla rivalutazione di deposizioni dichiarative decisive (Del Vecchio e De Mitri) senza rinnovazione istruttoria e senza prova di una rinuncia verbalizzata. La Corte ha affermato che il verbale d'udienza fa piena prova e che la mancata verbalizzazione della rinuncia non può essere supplita da una mera annotazione in sentenza; pertanto è necessario assumere nuovamente la prova dichiarativa controversa e fornire motivazione rafforzata. Ha rimesso al giudice civile anche la decisione sulla liquidazione delle spese per questo grado.
Norme richiamate
Impone una motivazione rafforzata quando l'appello ribalta un'assoluzione di primo grado; la Corte ha richiamato questo obbligo e censurato la sentenza d'appello per motivazione insufficiente rispetto alla rinnovazione della prova dichiarativa
Articoli del codice di rito penale che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge (lett. c) e vizio di motivazione (lett. e); la Corte ne ha tratto il parametro per verificare la correttezza della motivazione d'appello
Il verbale d'udienza è qualificato come atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso; la Corte ha ribadito che una dichiarazione di rinuncia non verbalizzata non può supplire all'onere probatorio e non può essere accertata solo in sentenza
Massime di principio
- Quando la corte d'appello ribalta un'assoluzione, è necessaria una motivazione "rafforzata": il giudice d'appello deve spiegare chiaramente e in modo dettagliato le ragioni del diverso apprezzamento, specie se fondato su prove dichiarative
- Se la decisione d'appello si fonda sulla rilettura di deposizioni contrastanti, il giudice deve procedere alla rinnovazione istruttoria della prova dichiarativa o avere una rinuncia delle parti espressa e verbalizzata; una mera annotazione in sentenza non basta
- La mancata pronuncia su un capo d'imputazione rilevante (es. appropriazione indebita) costituisce vizio tale da comportare l'annullamento limitato agli effetti civili quando l'omissione incide sulla responsabilità civile
- Il verbale d'udienza è atto pubblico con pieno valore probatorio: dichiarazioni, rinunce o accordi non verbalizzati difficilmente possono essere efficacemente opposti in giudizio
- In caso di annullamento limitato agli effetti civili la vicenda circa il risarcimento viene rimessa al giudice civile competente per valore, che dovrà riassumere o valutare nuovamente le prove secondo i principi indicati dalla Cassazione
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