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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34819/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una ex componente dell'organo amministrativo ha proposto regolamento di competenza contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese, che aveva rigettato l'eccezione di compromesso e rimesso la causa al giudice istruttore. La controversia originava da un'azione promossa dal fallimento ai sensi dell'art. 146 l.f. nei confronti dell'amministratrice e di un altro componente del consiglio di amministrazione, per responsabilità gestoria. La ricorrente sosteneva che il curatore, esercitando cumulativamente l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., dovesse rispettare il regime proprio di ciascuna azione; di conseguenza, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita sarebbe stata opponibile almeno per la parte corrispondente all'azione sociale, con conseguente incompetenza del tribunale ordinario in favore degli arbitri. In via subordinata contestava il carattere unitario dell'azione proposta dal fallimento, tentando di escludere l'inapplicabilità della clausola compromissoria. Il fallimento resistente ha chiesto il rigetto del regolamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di competenza. Ha riaffermato l'orientamento consolidato secondo cui, in caso di fallimento della società, la clausola compromissoria statutaria non è opponibile al curatore che agisca ex art. 146 l.f., perché tale azione ha natura unitaria e inscindibile e cumula l'azione sociale e quella dei creditori sociali in funzione di reintegrazione del patrimonio sociale. Poiché nella domanda non risultava una specifica limitazione a una sola delle due azioni, doveva presumersi l'esercizio congiunto di entrambe. Ne è conseguita la dichiarazione di competenza del Tribunale di Venezia, sezione specializzata per le imprese. Le spese sono state rinviate alla decisione di merito; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 146 l. fall.

    azione proposta dal fallimento ex art. 146 legge fall.

    l'azione del curatore ha carattere unitario e inscindibile e cumula azione sociale e azione dei creditori sociali; la clausola compromissoria statutaria non è opponibile al curatore quando agisca con tale azione.

  • art. 2393 c.c.

    azione sociale ex art. 2393 c.c.

    confluisce nell'azione ex art. 146 l.f. con autonomia, ma senza separazione pratica quando il curatore non circoscriva la domanda alla sola azione sociale.

  • art. 2394 c.c.

    azione dei creditori sociali, ex art. 2394 c.c.

    confluisce nell'azione ex art. 146 l.f.; la clausola compromissoria non può operare rispetto a tale componente perché i creditori sono terzi rispetto alla società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 l.f. ha natura unitaria e inscindibile e, salvo una chiara limitazione della domanda, si presume che comprenda sia l'azione sociale ex art. 2393 c.c. sia l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.
  • La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non è opponibile al curatore che agisca ex art. 146 l.f., poiché l'azione cumula anche la tutela dei creditori sociali, soggetti terzi rispetto alla società.
  • La mancata specificazione, nella domanda del curatore, del titolo dell'azione non determina nullità per indeterminatezza, ma comporta la presunzione di esercizio congiunto delle azioni confluite nell'art. 146 l.f.
  • Ai fini dell'eccezione di compromesso, il giudice deve verificare se l'atto introduttivo contenga un contenuto idoneo a circoscrivere la domanda alla sola azione sociale; in difetto, la controversia resta devoluta al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriLiquidazione giudizialeCompetenza
RamiSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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