Cassazione Civile, Ordinanza n. 40951/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione emessi dall'Agenzia delle Entrate in relazione a un atto di cessione di un ramo d'azienda bancario costituito da quattro filiali. Nell'atto definitivo erano stati indicati valori distinti per le singole componenti del compendio ceduto, tra cui avviamento, attività e passività. L'Ufficio ha ritenuto applicabile, sull'intero ammontare della cessione, l'aliquota del 3% richiamando la circolare n. 18/E del 2013, sul presupposto che si trattasse di cessione riguardante solo beni mobili, e ha quindi richiesto maggiore imposta. Il notaio rogante ha impugnato gli avvisi; sia la CTP di Treviso sia la CTR del Veneto hanno accolto il ricorso, ritenendo non fondata la pretesa impositiva. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 20 e 23 del d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che, trattandosi di cessione di azienda comprensiva di soli beni mobili, l'atto dovesse essere tassato unitariamente con aliquota del 3% e che la cessione dovesse essere riqualificata come universalità di beni anche alla luce dell'art. 20 TUR. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per avere la CTR deciso mediante rinvio per relationem alla sentenza di primo grado senza una autonoma e critica valutazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché l'Agenzia non aveva riportato né allegato l'atto di cessione da cui desumere la pattuizione di corrispettivi distinti per i singoli beni, difettando così il requisito di autosufficienza; inoltre ha escluso che, alla luce dell'evoluzione interpretativa dell'art. 20 TUR, fosse consentita la riqualificazione della vicenda negoziale mediante elementi extratestuali o collegamenti con altri negozi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la sentenza della CTR conteneva comunque una motivazione sufficiente e un'ampia ricostruzione del quadro normativo. In dispositivo la Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Va applicato per individuare la tassazione del singolo atto presentato alla registrazione, considerando solo gli elementi desumibili dall'atto stesso e i suoi effetti giuridici, senza ricorrere a elementi extratestuali o a negozi collegati.
art. 23 d.P.R. n. 131 del 1986
In presenza di un unico atto avente ad oggetto più beni o diritti con aliquote diverse, si applica l'aliquota più elevata, ma resta salva la separata tassazione quando sia pattuito un corrispettivo distinto per i singoli cespiti.
art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
Nel caso di cessione d'azienda, l'imponibile è costituito dal valore del complesso aziendale o dal maggiore prezzo convenuto, ma ciò non implica che il corrispettivo debba essere necessariamente globale; le parti possono pattuirlo separatamente per i singoli diritti trasferiti.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per denunciare un preteso vizio di motivazione/processuale della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo relativo alla motivazione della sentenza d'appello.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
Richiamato in relazione agli oneri motivazionali del giudice.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sulla cessione d'azienda, la base imponibile è riferita al valore del complesso aziendale, ma non è necessario che il corrispettivo sia necessariamente unitario: se dall'atto emerge una distinta pattuizione per singoli beni o diritti, la tassazione può essere modulata separatamente.
- L'art. 23 del d.P.R. n. 131 del 1986 consente l'applicazione dell'aliquota più elevata quando un unico atto comprende più beni o diritti con aliquote differenti, salvo che l'atto preveda corrispettivi distinti, nel qual caso opera la separata tassazione dei cespiti.
- Ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, la qualificazione fiscale dell'atto deve fondarsi sugli elementi desumibili dal solo documento presentato alla registrazione e sui suoi effetti giuridici, senza ricorrere a elementi extratestuali o al collegamento con altri negozi.
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presupponga un diverso contenuto dell'atto deve essere autosufficiente e contenere o riprodurre gli elementi documentali rilevanti, altrimenti è inammissibile.
- La motivazione per relationem non è di per sé illegittima se la sentenza d'appello consente di comprendere la ratio decidendi e contiene il necessario apprezzamento critico del thema decidendum.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →