Cassazione Penale, Ordinanza n. 10582/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità, lo stato o altre qualità della persona (art. 496 c.p.). Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516 c.p.p. e 131-bis c.p., lamentando il mancato accoglimento delle censure già formulate in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione sulla dosimetria della pena e sulla mancata concessione della sospensione condizionale, contestando il rigetto del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e privo di specificità, osservando comunque che la motivazione della sentenza impugnata era corretta e non illogica. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché il diniego della sospensione condizionale era sorretto da una prognosi sfavorevole fondata su elementi concreti di personalità, in particolare sulla quarta condanna a pena detentiva per il delitto. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato per il quale la condanna di merito era stata confermata.
richiamato dal ricorrente a sostegno del dedotto vizio di violazione di legge; la Corte rileva che la censura riproponeva motivi già disattesi in appello e dunque era aspecifica in cassazione.
richiamato dal ricorrente; la Corte esclude la dedotta violazione, rilevando che la motivazione di merito sul punto era corretta e non illogica.
la Corte affronta il tema della sospensione condizionale della pena, ritenendo legittimo il diniego sulla base di una prognosi sfavorevole circa la futura commissione di reati.
implicito riferimento alla condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si limitino a riprodurre in modo pedissequo le doglianze già svolte in appello, senza una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione è manifestamente infondato quando la sentenza di merito offra una motivazione logica e non illogica, idonea a sorreggere la decisione sui punti contestati.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando sia fondato su una prognosi sfavorevole concreta, desunta non solo dalla gravità astratta del reato ma anche da elementi soggettivi della personalità dell'imputato e dalla sua precedente storia giudiziaria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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