Cassazione Penale, Sentenza n. 09779/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pace impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato le sue istanze nell'incidente di esecuzione relativo alla sentenza della Corte di Appello di Milano (8/4/2025) divenuta irrevocabile. Il ricorrente deduceva: (1) mancata applicazione dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 e contraddittorietà rispetto al verbale d'udienza che menzionava quel richiamo; (2) errata determinazione della disciplina applicabile (invocando il principio tempus regit actum delle Sez. U.); (3) violazione per omissione dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 167-bis disp. att. c.p.p. (che avrebbe dovuto informare dell'avviso di deposito); (4) omissione di valutazione dell'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p.; (5) reiterazione e prova della diligenza e dell'affidamento sulla cancelleria; (6) questione di legittimità costituzionale dell'art. 598-bis c.p.p. nella parte in cui equipara il deposito alla lettura in udienza senza prevedere un meccanismo distinto per giudizi relativi a sentenze anteriori al 30/06/2024. La finalità pratica era ottenere la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo per mancata notifica/ comunicazione e/o la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e sesto motivi: ha applicato la disciplina transitoria prevista per l'entrata in vigore dell'art. 598-bis e ha osservato che poiché l'appello era stato proposto il 15/07/2024 (dopo il 30/06/2024) doveva applicarsi la nuova disciplina (art. 598-bis) e non l'art. 23-bis d.l. 137/2020; il richiamo al 23-bis nel verbale è verosimilmente un refuso e non può prevalere sulla norma transitoria; l'art. 167-bis disp. att. è qualificato come comunicazione di cortesia e non ha valore costitutivo della conoscenza della sentenza, atteso che il deposito della sentenza ex art. 598-bis "equivale alla lettura in udienza" e determina il dies a quo per i termini d'impugnazione; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 598-bis è manifestamente infondata. Tuttavia la Corte ha accolto la censura relativa all'omessa motivazione sul punto della restituzione nel termine: il giudice dell'esecuzione, pur dovendo preliminarmente verificare la validità del titolo esecutivo, era tenuto a esaminare e motivare anche l'istanza di restituzione ex art. 175 c.p.p. L'omissione di motivazione su tale istanza comporta l'annullamento parziale dell'ordinanza e il rinvio al Tribunale di Monza per un nuovo giudizio limitato all'esame e alla decisione motivata sulla restituzione nel termine.
Norme richiamate
"Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545"
La Corte ha ritenuto applicabile la norma al procedimento, ai sensi della disciplina transitoria; il deposito della sentenza in cancelleria equivale alla lettura in udienza e determina il dies a quo per i termini d'impugnazione
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (disciplina emergenziale)
La Corte ha escluso l'applicabilità al caso concreto in presenza della specifica disciplina transitoria: il richiamo nel verbale è stato considerato un refuso e non può prevalere sulla norma transitoria che regola le impugnazioni presentate dopo il 30/06/2024
art. 167-bis disp. att. cod. proc. pen.
"l'avviso del deposito del provvedimento ... è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori"
Considerata dalla Corte come comunicazione di cortesia senza effetto costitutivo della conoscenza della sentenza; la conoscenza utile ai fini dei termini rimane collegata al deposito previsto dall'art. 598-bis
art. 544, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per confermare che il deposito della sentenza in cancelleria deve avvenire entro il termine previsto (quindici giorni) e che da tale deposito decorrono i termini per impugnare
art. 585, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per proporre impugnazioni e conferma che i termini decorrono in rapporto al deposito/lettura in udienza come individuato dall'art. 598-bis
art. 548, comma 2 cod. proc. pen.
Indicata come disciplina applicabile nell'ipotesi, non presente nel caso concreto, di deposito tardivo delle motivazioni: prevede la comunicazione dell'avviso di deposito al PM e la notificazione alle parti
Norma sulla restituzione nel termine: la Corte ha richiamato che il giudice dell'esecuzione, se accerta l'esecutività del titolo, deve esaminare e motivare l'eventuale istanza di restituzione nel termine
Individua la competenza del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza e formazione del titolo esecutivo; la Corte ha spiegato i limiti di tale competenza in relazione alle richieste di restituzione nel termine
art. 94 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (norma transitoria)
Richiamata per spiegare la disciplina transitoria che regola l'applicabilità delle nuove norme e la salvaguardia delle impugnazioni presentate entro il 30/06/2024
Norma penale relativa al reato per cui Pace è stato condannato (citata come titolo esecutivo della sentenza penale)
Massime di principio
- Se esiste una disciplina transitoria espressa per l'entrata in vigore di una nuova norma processuale, va applicata la disciplina indicata dal legislatore transitorio (anche se atti processuali contengono riferimenti diversi o refusi).
- Per gli appelli trattati in camera di consiglio ai sensi dell'art. 598-bis, il deposito della sentenza in cancelleria equivale alla lettura in udienza e costituisce il momento da cui decorrono i termini d'impugnazione (dies a quo).
- La comunicazione prevista dall'art. 167-bis disp. att. è considerata dalla giurisprudenza come comunicazione di cortesia e non sostituisce il deposito quale evento costitutivo della decorrenza dei termini, salvo che la motivazione sia depositata tardivamente (in quel caso operano gli adempimenti di cui all'art. 548, comma 2).
- Il giudice dell'esecuzione che sia chiamato a valutare l'inefficacia del titolo esecutivo e contestualmente la restituzione nel termine deve, dopo avere verificato l'esecutività del titolo, pronunciarsi anche sull'istanza di restituzione: l'omessa motivazione su tale punto comporta annullamento e rinvio.
- Un verbale d'udienza non può prevalere sulla norma codicistica e sulle disposizioni transitorie; eventuali refusi nei verbali non incidono sull'applicabilità delle norme.
- Se il deposito delle motivazioni avviene oltre i termini di legge, le garanzie di conoscibilità dell'atto sono garantite dalla disciplina che prevede l'avviso di deposito e la notifica; in tali ipotesi il dies a quo può essere modulato secondo l'art. 548 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09584/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09585/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09586/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09746/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09747/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09748/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →