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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20817/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva: dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo b) per mancanza di querela; dichiarato non doversi procedere per il capo d) perché separatamente giudicato; confermato invece la condanna per due condotte furtive aggravate di cui ai capi a) e c), con riqualificazione di quest'ultima come furto in abitazione, ritenendole avvinte dal vincolo della continuazione, compreso il fatto già giudicato separatamente. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p., sostenendo che il fatto era stato commesso in danno della convivente. Con il secondo motivo ha dedotto il mancato riconoscimento in diminuzione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute, contestando il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché l'art. 649 c.p. non è applicabile al convivente, non essendo tale figura compresa tra i soggetti considerati dalla norma; inoltre ha osservato che si tratta di causa di non punibilità in senso stretto, di natura eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica. Ha inoltre giudicato il motivo generico e non specificamente correlato alle ragioni della decisione impugnata. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la diminuzione per le attenuanti generiche in ragione del giudizio di equivalenza tra queste e le aggravanti contestate. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 649 c.p.

    La causa di non punibilità per determinati reati contro il patrimonio in ambito familiare non si estende al convivente; trattandosi di norma eccezionale e di causa di non punibilità in senso stretto, non è ammessa interpretazione analogica.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche, pur riconosciute, possono non determinare una riduzione della pena se il giudice opera un giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o privi di correlazione con le ragioni poste a base della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p. è di stretta interpretazione e non può essere estesa in via analogica al convivente, quando la norma menzioni solo i soggetti tassativamente indicati.
  • La natura di causa di non punibilità in senso stretto preclude letture evolutive fondate su ragioni di opportunità criminale, se tali letture ampliano l'ambito applicativo oltre il testo normativo.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata o che riproponga argomentazioni già disattese dal giudice di merito.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non impone necessariamente una riduzione della pena quando il giudice ritenga di porle in equivalenza con le aggravanti contestate.
  • La genericità del motivo e la mancanza di correlazione con la decisione impugnata sono cause autonome di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàFurto
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieFurto in abitazione
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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