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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18855/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di assoluzione per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). I motivi sollevati erano: (i) violazione degli artt. 110 e 648 c.p., sostenendo che la Corte d'appello aveva escluso la ricettazione solo perché non era stato accertato chi fosse alla guida del veicolo rubato, mentre la giurisprudenza consentirebbe di ritenere concorrente anche il passeggero se sussistono elementi che dimostrino la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene; (ii) violazione dell'art. 62 c.p.p., per avere la sentenza valorizzato dichiarazioni attribuite all'imputato contenute esclusivamente in una annotazione di servizio dei carabinieri, ritenute dal ricorrente processualmente inutilizzabili; (iii) manifesta illogicità e travisamento dei fatti, in particolare per aver ritenuto neutra la fuga dell'imputato alla vista delle forze dell'ordine senza riscontri, e per aver imposto come presupposto imprescindibile l'identificazione certa del conducente del veicolo, introducendo un improprio onere probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui la mera presenza come passeggero non è di per sé sufficiente a integrare il concorso nel reato di ricettazione; è necessario il conseguimento del possesso della cosa o altri elementi idonei a dimostrare la partecipazione alla consumazione del reato (richiamo alle pronunce Sez.2, n.12763/2011 e Sez.2, n.22959/2017). Il secondo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile perché il Pubblico Ministero non ha indicato in quale atto fosse contenuta l'annotazione dei Carabinieri richiamata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso il sindacato sulla valutazione di merito e ha precisato che in Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie salvo il vizio di travisamento della prova inteso come fondamento su una prova inesistente o diversissima da quella reale; le censure in fatto proposte dal ricorrente erano, invece, valutazioni di merito non sindacabili nella presente sede. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferita nella prospettazione del ricorrente in ordine al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato che non basta la sola presenza del passeggero per affermare il concorso, richiedendo elementi che dimostrino partecipazione o possesso.

  • art. 648 cod. pen.

    La Corte interpreta la fattispecie di ricettazione come richiedente il conseguimento del possesso della cosa di provenienza illecita o elementi concreti che dimostrino la consapevolezza della provenienza delittuosa, e non si può desumerla dalla mera presenza a bordo del mezzo.

  • art. 62 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'utilizzabilità delle annotazioni di servizio; la Corte ha ritenuto il motivo generico perché non indicata l'annotazione contestata, perciò inammissibile.

Massime di principio

  • La mera presenza come passeggero su un veicolo di provenienza illecita non è sufficiente, di per sé, a configurare il reato di ricettazione: è necessario provare il possesso o altri comportamenti/elementi che dimostrino la consapevolezza della provenienza delittuosa.
  • In Cassazione le censure devono essere specifiche e documentate: motivi generici che non indicano dove reperire gli atti o le prove vengono dichiarati inammissibili.
  • La Corte di Cassazione non rivede la valutazione di merito delle prove; può intervenire solo per vizio di travisamento della prova quando il giudice di merito ha fondato la decisione su una prova inesistente o su un risultato fattuale manifestamente diverso dalla realtà.
  • Elementi come la fuga alla vista delle forze dell'ordine restano fatti valutabili dal giudice di merito: la loro interpretazione è soggetta al normale sindacato in sede di merito, non a reinterpretazione in Cassazione salvo errori formali o evidenti nella ricostruzione probatoria.
  • Il pubblico ministero deve formulare censure ben circostanziate e indicare esattamente le fonti documentali o le parti di motivazione criticate per evitare l'inammissibilità del ricorso per genericità.

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