Cassazione Penale, Ordinanza n. 01263/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello aveva dato atto della rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità e aveva applicato all'imputata la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per i reati contestati, indicati come rapina, sequestro di persona e lesioni, con procedibilità a querela della parte civile costituita. La doglianza, in sostanza, mirava a rimettere in discussione il merito della responsabilità nonostante la rinuncia ai motivi effettuata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Ha ribadito che, in tali casi, sono proponibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità del contenuto della sentenza rispetto all'accordo; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta con ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis quando i motivi siano stati rinunciati.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono proponibili in cassazione soltanto censure relative alla validità del consenso prestato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia all'accordo intervenuto.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a rivalutare motivi di appello rinunciati, poiché il concordato in appello comporta la rinuncia al sindacato sui profili di merito già abbandonati.
- Nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito dedurre la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando ciò implichi un riesame del merito precluso dal concordato.
- I vizi relativi al trattamento sanzionatorio possono essere scrutinati in cassazione solo se la pena applicata risulta illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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