Cassazione Penale, Ordinanza n. 15784/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e meramente reiterativi di quelli già esaminati e respinti in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, da un lato, il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella parte in cui era stata negata l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la violazione di legge per il mancato inquadramento della condotta nel diverso reato di incauto acquisto/ricettazione attenuata di cui all'art. 712 c.p. La vicenda concreta riguarda il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di beni recanti un marchio evidentemente contraffatto, di valore complessivo non trascurabile. La difesa sosteneva che la vicenda dovesse essere qualificata meno gravemente e che comunque ricorressero i presupposti per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché riproduttivi delle stesse censure già proposte in appello, privi di specificità e incapaci di confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il valore complessivo della merce contraffatta e i precedenti penali specifici dell'imputato escludono la scarsa offensività del fatto.
La richiesta di riqualificazione del fatto in incauto acquisto è stata esclusa perché l'evidente contraffazione del marchio sui beni non consentiva di ricondurre la condotta a tale fattispecie.
In cassazione non sono scrutinabili motivi che si limitano a riproporre pedissequamente le censure di appello senza una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da elementi concreti idonei a dimostrare la particolare tenuità dell'offesa; sono ostativi il rilevante valore dei beni coinvolti e la presenza di precedenti specifici.
- La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave può essere esclusa quando dagli accertamenti di merito emerga in modo evidente un indice oggettivo incompatibile con la diversa qualificazione, come la manifesta contraffazione del bene detenuto.
- La manifesta genericità o aspecificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità del gravame di legittimità e comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
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