Cassazione Civile, Ordinanza n. 33767/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate impugnava in cassazione la decisione della CTR Lazio che aveva confermato l'annullamento, disposto dai giudici di merito, di un avviso di liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'avviso riguardava un atto stipulato tra la società contribuente e un'altra società e definito dalle parti come contratto di affitto su un terreno destinato alla costruzione di un impianto fotovoltaico; l'Ufficio lo aveva però riqualificato come concessione di diritto reale di superficie, con conseguente diversa imposizione. Con il primo motivo l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e degli artt. 952, 953, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l'atto come locazione/affitto invece che come costituzione di un diritto reale di superficie. Con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 20 e 52 d.P.R. n. 131/1986, censurando l'affermazione della CTR secondo cui l'avviso si limitava a richiamare l'art. 20 TUR senza adeguata motivazione, precisando che la doglianza era proposta solo nell'ipotesi in cui tale passaggio fosse stato inteso come autonoma ratio decidendi. La contribuente resistiva e, in memoria, invocava anche il giudicato di precedenti pronunce favorevoli su contratti ritenuti identici.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso in via preliminare l'efficacia del giudicato invocato dalla contribuente, osservando che il giudicato si forma sui fatti e non sulle qualificazioni giuridiche dei fatti o dei contratti. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo: la CTR aveva esaminato l'insieme delle clausole contrattuali e aveva tratto in modo logico elementi compatibili con la qualificazione del rapporto come locazione/affitto; la censura dell'Agenzia si risolveva in una richiesta di diversa interpretazione del contratto, senza specificare quali canoni ermeneutici dell'art. 20 TUR sarebbero stati violati. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica o per motivazione illogica/incompleta, e che grava sulla parte l'onere di indicare specificamente i canoni asseritamente violati. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"
L'imposta di registro va applicata in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell'atto, sulla base degli elementi desumibili dal testo dell'atto medesimo; nel caso concreto ciò non imponeva la riqualificazione prospettata dall'Ufficio, poiché la CTR aveva correttamente valorizzato le clausole negoziali.
"il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà"
La costruzione del diritto di superficie è richiamata come diritto reale di godimento, ma la Corte evidenzia che un analogo diritto di costruire e mantenere la costruzione può essere attribuito anche mediante un contratto ad effetti obbligatori.
Il principio di accessione ammette deroghe derivanti dalla legge o dal titolo.
Il giudicato si forma sui fatti e non sulla qualificazione giuridica dei fatti o dei contratti.
Rilevante per l'interpretazione degli atti ai fini dell'imposta di registro; la censura dell'Ufficio è stata respinta perché non aveva indicato specifiche violazioni dei canoni interpretativi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del secondo motivo, rimasto assorbito.
artt. 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c.
Richiamati dall'Agenzia per sostenere la qualificazione locatizia del contratto, ma la censura è stata respinta perché ridotta a una diversa lettura delle clausole.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione di legge denunciato con entrambi i motivi.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la qualificazione dell'atto va compiuta avendo riguardo alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici sulla base degli elementi desumibili dal testo negoziale, senza che la censura di legittimità possa risolversi nella mera contrapposizione di una diversa lettura di singole clausole.
- L'interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se si deduce e si dimostra la violazione di specifici canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale tale da incidere sulla logicità, completezza e congruità della motivazione; non basta prospettare una interpretazione alternativa più favorevole alla parte.
- Chi deduce in cassazione un errore nell'interpretazione di un contratto deve indicare puntualmente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato.
- Il giudicato copre il fatto storico deciso, non la qualificazione giuridica del fatto o del contratto; pertanto precedenti decisioni favorevoli sulla qualificazione di rapporti simili non determinano automaticamente il giudicato sulla controversia successiva se manca l'identità del fatto deciso.
- Un diritto di costruire e mantenere una costruzione sul suolo altrui può essere configurato sia come diritto reale di superficie sia come diritto personale di godimento, a seconda del titolo negoziale e dell'assetto complessivo delle clausole.
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