Cassazione Civile, Sentenza n. 10157/2020 del 28/05/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La società, originariamente società in accomandita semplice e poi divenuta società di capitali, aveva concesso in affitto la propria azienda, comprendente l’unico immobile, con contratto stipulato nel 1995 e modificato nel 1997 quanto all’entità del canone, rimasto in essere negli anni d’imposta contestati. Poiché i ricavi dichiarati erano inferiori ai minimi previsti dall’art. 30, comma 1, della L. n. 724 del 1994, l’Agenzia la qualificava come società non operativa e rettificava le dichiarazioni relative agli anni 2005 e 2006, recuperando anche un’eccedenza d’imposta compensata e un credito IVA; rideterminava inoltre il reddito d’impresa imputandolo ai soci, in proporzione alle quote, ai fini IRPEF per gli anni indicati nei rispettivi avvisi. La società e i soci hanno impugnato in separati giudizi gli avvisi e, dopo il rigetto degli appelli da parte della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo con le sentenze indicate in epigrafe, hanno proposto sette ricorsi per cassazione poi riuniti. Con il primo motivo, in ciascun ricorso, hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, della L. n. 724 del 1994, contestando l’applicazione della disciplina delle società non operative e sostenendo che l’affitto dell’azienda giustificasse il mancato raggiungimento dei ricavi minimi. Con il secondo motivo hanno dedotto la nullità delle sentenze per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando motivazione apparente e mancata considerazione delle domande, eccezioni e risultanze documentali. È stata inoltre rilevata preliminarmente la mancata partecipazione processuale, nelle singole cause, di tutti i soggetti interessati, in relazione al litisconsorzio necessario tra società di persone e soci.
La decisione
La Corte ha riunito i sette ricorsi per la connessione tra controversie riguardanti atti impositivi analoghi e ha escluso che l’assenza, nei singoli giudizi, della società o di uno dei soci imponesse la cassazione con rinvio: le pronunce erano state rese dallo stesso collegio, con identica motivazione e nell’ambito di una trattazione sostanzialmente unitaria, sicché il rinvio non era necessario a salvaguardare il contraddittorio e sarebbe stato contrario alla ragionevole durata del processo. Il primo motivo è stato rigettato: la presunzione di non operatività fondata sui parametri legali può essere superata dal contribuente soltanto provando situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito i ricavi minimi; la mera stipula e vigenza dell’affitto d’azienda, anche a canone esiguo e con impossibilità di aumentarlo unilateralmente durante il rapporto, non dimostra tali circostanze. Occorreva provare, con elementi concreti, che già al momento della stipula ragioni oggettive impedissero di concordare un canone maggiore; la valutazione di merito della CTR era adeguatamente motivata e non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la mancata considerazione di argomenti difensivi o di elementi documentali non integra omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che ricorre solo in caso di mancata decisione su una domanda o eccezione avente contenuto concreto; la censura mirava invece a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito. Tutti i ricorsi sono stati quindi rigettati. Le parti ricorrenti sono state condannate in solido alle spese dei giudizi riuniti, liquidate in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al procedimento n. 2369/2014 di quelli recanti i nn. 8419/2014 R.G., 8421/2014 R.G., 8425/2014 R.G., 8427/2014 R.G., 8429/2014 R.G., 8431/2014 R.G..
La connessione tra cause aventi a oggetto analoghi atti impositivi e questioni comuni giustifica la riunione dei giudizi.
art. 335 c.p.c.
la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro ma connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie
La riunione può essere disposta in cassazione anche per impugnazioni contro provvedimenti distinti, se connessi e se la trattazione unitaria risponde a esigenze di coerenza, economia processuale o unitarietà delle controversie.
art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Giova premettere che nel processo tributario, in ipotesi di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, sussiste D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817 ex art. 5, il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi)
Nella rettifica del reddito di una società di persone, l’unitarietà dell’accertamento e l’imputazione pro quota del reddito ai soci comportano, in via generale, il litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci.
art. 30, comma 1, L. n. 724 del 1994
In materia di società di comodo, i parametri previsti dalla L. n. 724 del 1994, art. 30, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, sicchè la determinazione dell’imponibile è effettuata sulla base di precisi criteri di legge, che escludono qualsiasi discrezionalità deduttiva, imponendosi sia in sede di accertamento, sia di determinazione giudiziale, salva la prova contraria da parte del contribuente
I parametri legali correlano il valore di determinati beni patrimoniali a ricavi e proventi minimi e vincolano la determinazione dell’imponibile, salvo che il contribuente fornisca prova contraria.
art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994
il contribuente non si è confrontato con l’onere di provare quelle situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito, nell’annualità in verifica, la realizzazione di maggiori ricavi.
Per disapplicare la disciplina delle società non operative, il contribuente deve provare circostanze oggettive e indipendenti dalla propria volontà che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi; la mera scelta di concedere l’azienda in affitto non è sufficiente.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia una omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti direttta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto
L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non decide su una domanda o eccezione concreta che richiede una statuizione di accoglimento o rigetto; non coincide con la mancata trattazione di singoli argomenti o elementi probatori.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudici di merito non abbia considerato i “fatti secondari”, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere, in quanto, in tal caso, deve ritenersi integrato il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella sola misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di lementi circostanziali rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell’esata qualificazione e sussunsione “in iure” della fattispecie
La mancata considerazione di fatti secondari non costituisce omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; può rilevare, nei limiti indicati dalla norma, come vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della ricostruzione della fattispecie.
art. 360 c.p.c.
è sottratto al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, nel mentre spetta al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.
Il giudizio di cassazione non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operate dal giudice di merito, salvo i vizi ammessi dalla legge.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto dei presupposti di applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Il rigetto dei ricorsi comporta l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, nei casi in cui esso sia dovuto.
Massime di principio
- I parametri dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994 correlano il valore di determinati beni patrimoniali a un livello minimo di ricavi e proventi; il loro mancato raggiungimento costituisce indice di non operatività e determina l’applicazione del reddito minimo presunto, salvo prova contraria del contribuente.
- La disapplicazione della disciplina delle società non operative richiede la prova di situazioni oggettive, specifiche, straordinarie e indipendenti dalla volontà del contribuente, che abbiano impedito il raggiungimento dei ricavi minimi nell’annualità accertata. La stipula e la perdurante vigenza di un contratto di affitto d’azienda a canone contenuto, da sole, non costituiscono tale prova: occorre documentare le ragioni oggettive che impedivano, al momento della stipula, di concordare un canone maggiore.
- In caso di rettifica del reddito di una società di persone, il litisconsorzio necessario originario coinvolge la società e tutti i soci, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento e dell’imputazione del reddito ai soci; tuttavia, la violazione non impone il rinvio quando le pronunce siano sostanzialmente identiche, adottate dallo stesso collegio in una trattazione unitaria, e il rinvio non sia necessario a salvaguardare il contraddittorio.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone la mancata decisione su una domanda o eccezione di merito formulata in modo concreto e specifico; non ricorre per il solo fatto che il giudice non abbia esaminato singoli argomenti difensivi, documenti o elementi indiziari.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito circa attendibilità, concludenza e peso delle prove, né riesaminare la ricostruzione fattuale al solo fine di accogliere una diversa lettura proposta dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10153/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10151/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10152/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10155/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10156/2020 del 28/05/2020
- Sentenza civile · 28 mag 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10154/2020 del 28/05/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →