Cassazione Civile, Ordinanza n. 26253/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a maggiore IVA per l'anno 2015. Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché ritenuto tardivo, sul presupposto che la società non avesse provato la data di notifica dell'atto impugnato, dato necessario per verificare il rispetto del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. La contribuente appellava la decisione, ma la CTR rigettava l'appello. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 149 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il ricorso di primo grado era tempestivo perché dalla copia notificata della cartella emergeva la data di consegna dell'atto impositivo (22 maggio 2019), mentre il ricorso era stato notificato il 19 giugno 2019; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c. in relazione all'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 e all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la CTR non avesse comunque ritenuto sanato il vizio di notifica per effetto del comportamento dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato, perché dagli atti risultava la data di consegna della cartella (22 maggio 2019) e quindi la tempestiva proposizione del ricorso di primo grado (notificato il 19 giugno 2019). Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, affinché esamini il merito della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Richiamato come norma la cui violazione era dedotta per contestare l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta consentisse di ricavare la data utile per verificare la tempestività dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
Norma indicata dai giudici di merito come termine per proporre il ricorso nel processo tributario, la cui osservanza è stata ritenuta invece dimostrata dalla Corte sulla base della data di notifica/consegna della cartella.
Richiamato nel secondo motivo per sostenere la sanatoria del vizio di notifica; il motivo non è stato esaminato nel merito perché assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato nel secondo motivo con riferimento alla disciplina delle notificazioni nel processo tributario; la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini della verifica della tempestività del ricorso, la data di consegna/notifica dell'atto impugnato può essere desunta dalla copia dell'atto prodotta in giudizio, quando essa consenta di accertare il dies a quo del termine di impugnazione.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità per tardività quando dagli atti ritualmente prodotti risulti che il ricorso è stato proposto entro il termine di legge.
- Quando il primo motivo di ricorso consente di cassare la sentenza e rinviare la causa per l'esame del merito, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono questioni non più necessarie ai fini della decisione.
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