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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15112/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trento, che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Cod. Strada, comma 7) e per i reati di cui agli artt. 341-bis e 337 c.p., chiedendo: a) che fosse riconosciuto legittimo il rifiuto a sottoporsi all'accertamento con etilometro poiché, a suo dire, mancava l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; b) che non si potesse irrogare la sospensione della patente o che non dovesse essere valutata la precedente condanna ormai estinta ex art. 445 c.p.p.; c) che fosse erronea la qualificazione dei reati di resistenza a pubblico ufficiale (contestati come due fatti distinti e valutati in continuazione) e, in subordine, che dovesse essere riconosciuto concorso omogeneo ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, trattandosi di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), l'impugnazione in Cassazione è ammessa nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; i motivi proposti esulano da tali limiti o non costituiscono errori manifesti. Sul primo motivo la Corte ha osservato che dal verbale risultava comunque la manifestazione della volontà del ricorrente di non avvalersi di un difensore, rendendo irrilevante la mancata spuntatura della casella e, in ogni caso, una eventuale nullità dell'accertamento avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente. Il motivo sulla sospensione della patente è stato assorbito e, in ogni caso, ritenuto inammissibile in Cassazione. Il terzo motivo è risultato privo di rilievo perché il capo di imputazione descriveva adeguatamente le condotte e la ricostruzione della Corte circa due condotte successive giustifica la continuazione. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    Il rifiuto a sottoporsi all'accertamento con etilometro non è reso legittimo dalla mancata formalità procedurale dell'avviso sul diritto all'assistenza: l'omessa spuntatura del verbale è mera irregolarità se dal verbale stesso emergeva invece la volontà dell'interessato di non farsi assistere

  • codice di procedura penale

    Limita le possibilità di ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento ai soli motivi espressamente previsti e agli errori manifesti: motivi meramente valutativi o non manifesti sono inammissibili

  • codice di procedura penale

    Prevede l'estinzione degli effetti penali di una condanna con riferimento a precedenti patteggiamenti; la Corte osserva che gli effetti estinti non fanno automaticamente cadere altre valutazioni senza conforme deduzione tempestiva

  • codice penale

    Riguarda il reato contestato (offese a pubblico ufficiale); la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ove le condotte siano descritte e distinte temporalmente

  • codice penale

    Il ricorrente chiedeva di ravvisare concorso omogeneo invece della continuazione; la Corte rileva che, se la pena è la stessa e non c'è interesse, la scelta tra istituti non giustifica il gravame in Cassazione

  • disposizioni sull'azione penale/procedure

    art. 114 disp. att. c.p.p.

    L'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere da un difensore ha funzione informativa; la nullità scatta solo se l'indagato era davvero ignaro della facoltà, mentre la dichiarazione di volersi astenere dall'assistenza la rende irrilevante

  • codice di procedura penale

    Disposizione applicata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la condanna deriva da patteggiamento (applicazione della pena su richiesta), la possibilità di impugnare in Cassazione è molto limitata: solo errori manifesti e motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. sono ammissibili
  • La mancata indicazione formale di un avviso procedurale (es. spuntatura nel verbale) non annulla automaticamente gli atti se dal verbale o da altri elementi emerge che l'interessato era a conoscenza della facoltà; la nullità deve essere eccepita tempestivamente o può considerarsi sanata
  • Il rifiuto di sottoporsi all'etilometro non diventa legittimo per un mero difetto formale dell'avviso: l'eventuale vizio incide sulla validità dell'accertamento (nullità) e non su una causa di giustificazione del rifiuto
  • Le censure sulla durata o sull'applicazione di sanzioni accessorie risultano difficili da far valere in Cassazione in caso di patteggiamento, soprattutto se si tratta di questioni valutative non manifeste
  • Per la ricostruzione della responsabilità in reati plurimi, conta la descrizione analitica delle condotte e la loro sequenza temporale; contestare la qualificazione giuridica richiede dimostrare un errore manifesto nel testo della sentenza
  • Richiedere la qualificazione come concorso omogeneo piuttosto che continuazione ha rilevanza soprattutto se modifica la pena: se la pena applicabile è la stessa, il ricorrente può non avere un interesse concreto alla diversa qualificazione

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