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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40113/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo un unico motivo attinente esclusivamente al trattamento sanzionatorio: ha contestato l'eccessività della pena, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la mancata determinazione della pena base nel minimo edittale. Ha inoltre prospettato una disparità di trattamento rispetto al coimputato giudicato separatamente. Dalla motivazione emerge che la decisione di merito aveva valorizzato, per giustificare il distacco dal minimo edittale, i plurimi precedenti penali dell'imputato, ritenuti indice di attitudine alla prevaricazione e di elevata pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla quantificazione della pena e sulla misura delle attenuanti generiche non sia consentita in sede di legittimità quando si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata, avendo richiamato elementi decisivi quali i precedenti penali. Quanto alla asserita disparità di trattamento rispetto al coimputato, la censura è stata giudicata manifestamente infondata in ragione della ragionevolezza dell'iter argomentativo posto a base del diverso trattamento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere compiuta dal giudice di merito nell'esercizio della sua discrezionalità, in coerenza con i criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere effettuata tenendo conto dei criteri relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole, che fungono da parametro di legittimità della scelta sanzionatoria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito contestare la sola eccessività della pena quando la censura si traduca in una richiesta di rivalutazione del potere discrezionale esercitato dal giudice di merito nella determinazione della pena base o nella misura delle attenuanti.
  • La determinazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni connessi alle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del difetto di motivazione o della violazione dei criteri legali.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non è di per sé censurabile in cassazione se il giudice di merito ha fornito un'adeguata motivazione ancorata a elementi concreti ritenuti rilevanti, come i precedenti penali e la pericolosità sociale.
  • La censura di disparità di trattamento sanzionatorio rispetto a un coimputato giudicato separatamente è infondata quando il diverso trattamento risulti sorretto da un percorso argomentativo ragionevole e non arbitrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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