Cassazione Penale, Sentenza n. 37656/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per quattro reati di ricettazione sostenendo: (i) mancata correlazione tra imputazione e sentenza perché in capo le era stata contestata l'ipotesi attenuata del fatto di particolare tenuità (art. 648 c.p.), mentre il Tribunale l'aveva condannata per la fattispecie "base"; (ii) erronea qualificazione del concorso propriamente detto per avere la Corte d'appello ritenuto il suo concorso basandosi sulla mera coabitazione con il Cornea senza indicare contributo partecipativo concreto; (iii) errata applicazione dell'art. 648 c.p. e mancata verifica del possesso materiale dei beni rispetto alla sola presenza degli stessi nell'abitazione comune; (iv) motivazione illogica e contraddittoria, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti (art. 61 n.4 e art. 114 c.p.) e all'attribuzione di un "contributo significativo" non dimostrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: la modificazione della qualificazione giuridica in sede di merito non ha violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza perché gli elementi materiali del fatto indicati nell'imputazione corrispondevano a quelli valutati in sentenza e la riqualificazione era prevedibile e impugnabile. I second o e terzo motivi sono stati ritenuti non manifestamente infondati: la sola coabitazione e la mera presenza dei beni nell'abitazione comune non sono idonee a provare il possesso e il concorso nel reato di ricettazione; manca prova che Tugui avesse disponibilità o un contributo antecedente/all'esecuzione del reato. In considerazione dell'ammissibilità di tali motivi, la Corte ha quindi rilevato d'ufficio la prescrizione dei reati (calcolata sulla base del dies a quo del 22/9/2011 e tenendo conto di atti interruttivi e di sospensioni), con conseguente annullamento della sentenza impugnata per prescrizione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Base normativa invocata per dedurre vizio di motivazione e mancata correlazione tra fatti contestati e sentenza
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai vizi di applicazione di norme penali e al vizio della motivazione
riferimento alla circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (secondo, ora quarto, comma)
Disciplina la ricettazione e la circostanza attenuante della particolare tenuità; qui la Corte ha valutato che l'esclusione dell'attenuante in sentenza non integra per sé violazione della correlazione tra accusa e sentenza se gli elementi materiali restano quelli contestati
Richiamato dalla ricorrente come norma rispetto al concorso di persone nel delitto; la Cassazione ha precisato che la prova del concorso richiede dimostrazione del possesso o del contributo concreto
Norma richiamata rispetto ai mezzi istruttori e alla valutazione della prova
Richiamato nel contesto del diritto di difesa e della possibilità di riqualificazione in sentenza: la Cassazione ricorda che la riqualificazione è legittima se prevedibile e impugnabile
Richiamato con gli altri articoli procedurali relativi alla motivazione e alla correlazione accusa-sentenza
Circostanza attenuante richiamata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che il diniego non sia stato manifestamente illogico purché la valutazione sia sorretta dai fatti accertati
Altra attenuante invocata dalla ricorrente e valutata nella motivazione di merito
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 6 CEDU per ricordare il diritto al contraddittorio e alla difesa; la Corte afferma che la riqualificazione in sentenza non necessariamente viola tali diritti se l'epilogo era ragionevolmente prevedibile
art. 6 CEDU
Richiamato in tema di diritto a un giusto processo; influenza la valutazione sulla prevedibilità della riqualificazione e sul diritto di difesa
Massime di principio
- La mera coabitazione e la semplice presenza di beni in un'abitazione comune non sono di per sé sufficienti a provare il possesso o il concorso nel reato di ricettazione: è necessaria prova del possesso materiale o di un contributo antecedente/contestuale all'esecuzione del reato
- La riqualificazione giuridica dei fatti da parte del giudice di merito non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, purché gli elementi materiali del fatto contenuti nell'imputazione corrispondano a quelli valutati e la riqualificazione sia prevedibile e impugnabile
- L'elemento soggettivo della ricettazione (consapevolezza e lucro) non può essere desunto unicamente dalla condotta successiva di uso del bene; la mancanza di una giustificazione attendibile può integrare l'elemento soggettivo solo dopo accertamento del possesso materiale
- Per contestare una imputazione di ricettazione il difensore deve porre al centro della strategia la prova negativa del possesso (es. individuazione di luoghi di esclusiva disponibilità di terzi, assenza di disponibilità materiale, testimonianze, documentazione sulla provenienza dei beni) e valorizzare la distinzione tra possesso e mera disponibilità
- In sede di impugnazione, motivi non manifestamente infondati consentono la loro ammissione e possono condurre anche alla declaratoria di prescrizione, che va calcolata considerando dies a quo, atti interruttivi e sospensioni (es. astensioni collettive, periodi di sospensione per emergenze come la pandemia)
- Se nell'imputazione è stata indicata un'attenuante favorevole (es. fatto di particolare tenuità), il processo difensivo deve prevedere la produzione di elementi sul valore e sulle circostanze che giustificano l'attenuante, ma l'esito negativo su tale attenuante in sentenza non sempre comporta vizio del diritto di difesa se la riqualificazione resta sostanzialmente conforme agli elementi contestati
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