Sentenza del 10/02/2017 n. 3592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Equitalia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo disposto su un'autovettura personale del curatore, relativo al mancato pagamento del canone di abbonamento radio dovuto dalla società fallita. La ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento, intestata e notificata al curatore con il suo codice fiscale, fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione e che ciò rendesse il P. personalmente obbligato, anche in solido, al pagamento del debito. Contestava inoltre l'ammissibilità delle deduzioni formulate dal P. in appello e la condanna alle spese, considerato il valore ridotto della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia. Ha stabilito che la notifica della cartella al curatore era avvenuta nella sua qualità di soggetto autorizzato a ricevere la corrispondenza della società fallita e non costituiva, da sola, un titolo per imputargli personalmente il debito tributario. Il credito, anteriore al fallimento, doveva essere fatto valere mediante insinuazione al passivo della società, secondo le regole del concorso, e non mediante fermo su un bene personale del curatore. L'eventuale definitività della cartella poteva incidere sull'opponibilità del credito alla massa dei creditori, ma non trasformare il curatore in debitore personale o solidale. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibili le difese del P., poiché riconducibili alla medesima contestazione della propria non debenza, e ha confermato la condanna di Equitalia alle spese, liquidate in Euro 600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, a violazioni processuali e vizi della motivazione. La Corte ha ritenuto infondate le censure formulate da Equitalia.
Art. 48 della legge fallimentare
Prevede la consegna al curatore della corrispondenza d'affari diretta al fallito. La notifica al curatore, effettuata in tale qualità, non equivale a una notifica a lui personalmente quale debitore.
Artt. 52 e seguenti della legge fallimentare
Stabiliscono il regime del concorso dei creditori e l'insinuazione al passivo. I crediti tributari anteriori al fallimento devono essere fatti valere nei confronti della società fallita nell'ambito della procedura concorsuale.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Vieta, in appello tributario, nuove domande ed eccezioni non proposte in primo grado. La Corte ha escluso la violazione perché la contestazione della responsabilità personale del curatore costituiva sviluppo della già dedotta estraneità al debito.
Art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992
Consente, per le controversie di valore non superiore alla soglia prevista, la difesa personale del contribuente, senza però escludere la facoltà di avvalersi di un difensore tecnico. Nel caso concreto il P., avvocato, aveva agito anche quale difensore di sé stesso, rendendo legittima la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario al curatore fallimentare nella sua qualità funzionale non rende automaticamente il curatore debitore personale del tributo dovuto dalla società fallita.
- Per imputare un debito al patrimonio personale di un terzo serve uno specifico titolo sostanziale di responsabilità; tale responsabilità non può derivare dalla sola intestazione formale della cartella, dalla notifica o dalla mancata impugnazione dell'atto.
- I crediti tributari sorti prima del fallimento devono normalmente essere fatti valere mediante insinuazione al passivo della società, non attraverso misure esecutive o cautelari su beni personali del curatore.
- La definitività della cartella per mancata impugnazione può consolidare il credito nei confronti del debitore e incidere sull'ammissione al passivo, ma non può creare un'obbligazione personale in capo a un soggetto estraneo al presupposto d'imposta.
- La contestazione dell'erronea iscrizione a ruolo a nome del curatore e quella della sua responsabilità personale possono costituire un'unica difesa sulla non debenza, senza integrare necessariamente una domanda o eccezione nuova in appello.
- Anche nelle controversie di valore ridotto, il contribuente può scegliere di farsi assistere da un difensore tecnico; se possiede l'abilitazione e si difende professionalmente, possono essere liquidate le spese a suo favore.
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