Cassazione Civile, Ordinanza n. 19427/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria promossa dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, nei limiti della quota riferibile a uno dei falliti, un atto di cessione di credito pro solvendo stipulato nel 1996 tra due soci falliti e alcuni notai, al fine di estinguere debiti professionali verso questi ultimi. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello la curatela ha impugnato la sentenza, ma nell'atto di gravame ha indicato per errore il numero di un'altra sentenza, pur depositando la copia autentica della decisione effettivamente impugnata e articolando motivi riferibili a quella pronuncia. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale e quello incidentale, ritenendo che la curatela non fosse stata parte del giudizio definito dalla sentenza erroneamente indicata e che non si trattasse di errore materiale. In cassazione la curatela ha dedotto: 1) violazione di legge e dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che non vi fosse difetto di legittimazione, ma solo errore nell'indicazione degli estremi della sentenza, non decisivo ai fini della validità dell'impugnazione; 2) violazione dell'art. 111 Cost. per mancata motivazione sul rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, per l'errata regolazione delle spese di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato la vicenda come difetto di legittimazione, mentre si trattava di un mero errore materiale nell'indicazione degli estremi della sentenza impugnata. Ha rilevato che l'atto di appello, letto insieme alla copia autentica depositata e alle conclusioni svolte, consentiva di individuare senza incertezza la decisione gravata. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, perché esamini nel merito i motivi di gravame e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria proposta per l'inefficacia dell'atto di cessione di credito
richiamato quale ulteriore fondamento dell'azione esercitata dalla curatela
invocato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità fondata sulla pretesa carenza di legittimazione
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al denunciato difetto di motivazione sul rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale
richiamato dal ricorrente per censurare la regolazione delle spese di appello
art. 360, primo comma, lett. c), c.p.c.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- L'erronea indicazione, nell'atto di appello, degli estremi numerici o della data della sentenza impugnata non determina di per sé inammissibilità del gravame, se dal complesso dell'atto, dalla copia autentica della sentenza depositata e dai motivi dedotti risulta con certezza quale decisione sia effettivamente oggetto di impugnazione.
- Ai fini dell'individuazione dell'oggetto dell'appello, è decisivo il collegamento tra il contenuto della sentenza prodotta in copia e le censure formulate, mentre il mero dato formale del numero di sentenza può essere superato quando l'errore sia riconoscibile come materiale.
- La mancanza di corrispondenza tra gli estremi indicati nell'impugnazione e quelli della sentenza prodotta non integra automaticamente un difetto di legittimazione o una causa di inammissibilità, dovendosi verificare se esista realmente incertezza sull'oggetto del gravame.
- La produzione della sentenza impugnata in copia autentica svolge un ruolo centrale nell'identificazione dell'atto gravato; la sua mancata produzione può determinare improcedibilità, ma la sola inesattezza formale degli estremi non è sufficiente a travolgere l'impugnazione se l'oggetto è comunque determinabile.
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