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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31259/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro che aveva parzialmente accolto il riesame: il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, degli artt. 273 e 274 c.p.p. e vizio di motivazione. Si contestava la gravita' indiziaria del capo relativo a detenzione e cessione di cocaina (capo 129), ritenuta fondata su una conversazione etero-accusatoria di valore modesto e su riconoscimento vocale non adeguatamente documentato; si lamentava inoltre l'assenza di elementi sul tipo di sostanza e che il prezzo fosse compatibile anche con sostanze leggere, con possibile applicazione dell'art. 73 comma 5. In tema di esigenze cautelari la difesa sosteneva la compatibilita' di misure non custodiali alla luce della quantita' modesta, della risalenza temporale, dell'incensuratezza e dell'annullamento del capo associativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame nella parte in cui aveva annullato il titolo per il reato associativo e aveva sostituito la misura custodiale con gli arresti domiciliari per il reato di detenzione e cessione di cocaina. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari: ha valorizzato il riconoscimento vocale, i chiari riferimenti nominativi nelle intercettazioni e l'emersione di precedenti rapporti di rifornimento dal gruppo Galiano. Ha inoltre stabilito che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza. Il ricorrente è altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il provvedimento del riesame adottato dal Tribunale; nella vicenda il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi di questa disposizione e la Corte ha valutato la corretta applicazione del riesame da parte del giudice di merito

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui reati in materia di stupefacenti richiamata dalla difesa per sostenere la possibile riconducibilità a ipotesi meno gravi; la Corte ha ritenuto comunque che gli elementi di fatto (quantitativi, modalità di cessione e collegamenti con fornitori) giustificassero la qualificazione contestata e la misura cautelare

  • artt. 273 e 274 c.p.p.

    Disposizioni processuali richiamate dalla difesa; la Corte ricorda i limiti della cognizione del giudice di legittimità rispetto alla valutazione delle risultanze di merito

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Richiamata nella discussione sulle esigenze di 'corroborazione' delle dichiarazioni intercettate; la Corte afferma che le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie emerse in intercettazioni regolarmente autorizzate hanno valore probatorio e non sempre necessitano degli elementi di corroborazione evocati dalla difesa, rimettendo al giudice di merito l'interpretazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Principio che limita il sindacato della Corte di Cassazione alle sole ipotesi tassativamente previste, compresa la verifica di vizi di motivazione quali manifesta illogicità o contraddittorietà; la Corte ha escluso la possibilità di una rivalutazione dei fatti che si presenti come diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni e l'interpretazione del linguaggio criptico sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
  • Le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie emerse in intercettazioni regolarmente autorizzate possono avere pieno valore probatorio e non sempre richiedono ulteriori elementi di corroborazione
  • Il riconoscimento vocale dagli investigatori e l'espresso riferimento al soggetto per nome e cognome rafforzano la gravità indiziaria
  • Per contrastare una misura cautelare in ragione del pericolo di reiterazione è necessario contestare concretamente e nello specifico gli elementi sui quali il giudice ha fondato la prognosi di pericolosità (modalità della condotta, precedenti, collegamenti con fornitori), non limitandosi ad affermazioni generiche
  • Argomentazioni difensive basate su alternative interpretative generiche o sulla sola riproposizione di norme senza analisi critica dei motivi posti a base della decisione del giudice di merito rischiano di essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità
  • Se si vuole mettere in crisi la valutazione probatoria delle intercettazioni conviene focalizzarsi su vizi procedurali o sulla identificazione e catena di custodia piuttosto che su una diversa lettura dei contenuti, vista la limitata sindacabilita' della Cassazione sui fatti

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