Cassazione Penale, Ordinanza n. 25850/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Il primo ricorrente deduceva, con un unico motivo, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; la Corte rileva però che nel concordato in appello egli aveva rinunciato ai motivi di impugnazione, sicché il sindacato del giudice resta limitato ai motivi non rinunciati e non può estendersi al mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il secondo ricorrente contestava invece l'applicazione nei suoi confronti dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, sostenendo che tale pena accessoria non fosse prevista nel negozio processuale e fosse stata applicata senza motivazione. La Corte osserva che, poiché la pena concordata superava i tre anni di reclusione, le pene accessorie conseguono per legge alla condanna nella misura predeterminata dal legislatore, anche se non espressamente previste nel patto; perciò risultano irrilevanti i richiami agli artt. 133 c.p. e 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Al primo ricorrente ha opposto la preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di impugnazione nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., che impedisce di dedurre in cassazione questioni, anche rilevabili d'ufficio, non più devolute. Al secondo ha rilevato che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici discende ope legis dalla condanna, essendo la pena concordata superiore a tre anni di reclusione; pertanto il motivo era infondato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il concordato in appello delimita l'oggetto del sindacato di legittimità ai motivi non rinunciati; le questioni rinunciate restano precluse anche in cassazione.
Il mancato proscioglimento ex art. 129 non è deducibile quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, perché la questione non è più devoluta al giudice.
Le pene accessorie conseguono automaticamente alla condanna quando ricorrono i presupposti di legge, nella misura predeterminata dal legislatore, anche se non previste nel patto concordato.
I criteri di commisurazione della pena richiamati dal ricorrente sono ritenuti irrilevanti rispetto all'applicazione automatica della pena accessoria.
La censura di difetto di motivazione sull'applicazione della pena accessoria è ritenuta irrilevante in presenza di una previsione legale automatica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale: il giudice di legittimità non può esaminare questioni non più devolute, nemmeno se rilevabili d'ufficio.
- Il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotto in cassazione quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione nel concordato, perché il relativo potere di controllo del giudice resta circoscritto ai capi e punti devoluti.
- Quando la pena concordata supera la soglia prevista dalla legge, le pene accessorie si applicano ope legis nella misura stabilita dal legislatore, senza necessità che siano espressamente contemplate nel patto o specificamente motivate dal giudice.
- Nel controllo di legittimità sulle sentenze rese all'esito di concordato, non possono essere utilmente prospettate censure che presuppongano una diversa regolazione pattizia di effetti che la legge collega automaticamente alla condanna.
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